ASSICURAZIONI PER IL VDS

RELAZIONI DI MASSIMILIANO BENACQUISTA

Data: 14/12/2004

Sul sito www.pianetavolo.it potrete trovare tutte le tariffe e le condizioni assicurative per l'anno 2005 per le seguenti attività: ULTRALEGGERI - VOLO LIBERO - PARACADUTISMO

Relativamente al settore del VDS:
La polizza Infortuni comprende la Colpa grave, l'imprudenza e la negligenza.
La garanzia Invalidità Permanente della polizza Infortuni BENACQUISTA prevede una franchigia solo del 3% abrogata per invalidità di grado pari o superiore al 20.
La polizza RC Apparecchio BENACQUISTA prevede un massimale di Euro 4.000.000,00.
La garanzia R.C.T. della comprende anche i danni causati durante la giacenza e movimenti a fermo SENZA Sottolimiti con una franchigia SOLO di € 150 per sinistro.
La polizza RC Trasportato BENACQUISTA prevede un massimale fino ad 500.000,00 Euro.
La polizza BENACQUISTA prevede le seguenti: GARANZIE AGGIUNTIVE:
1.. ASSISTENZA attiva 24 h su 24 con Numero Verde
2.. TUTELA LEGALE per il rimborso delle spese legali e peritali;
3. RECUPERO per il rimborso delle spese sostenute per recuperare l'ULM e l'equipaggio a seguito d'incidente.
La polizza BENACQUISTA inoltre... 
> prevede l'espressa rinuncia da parte della Compagnia ad elevare contestazioni in relazione al peso dell'apparecchio in caso di sinistro.
> è valida in tutti i paesi Europei ed include in garanzia anche i voli effettuati, per i motivi più disparati, in dispregio all'Art. 4 del DPR 05/08/88. Infatti un pilota che vola all'interno di un CTR commette un'infrazione, ma non per questo le coperture assicurative non devono essere valide.
> definisce l'apparecchio come: il mezzo provvisto di motore ammesso alla circolazione da parte dell'Aero Club d'Italia, mediante regolare identificazione in ottemperanza alla legge.
> non prevede la rivalsa.
> considera Terzo chiunque trasportato dell'apparecchio assicurato compresi familiari e comproprietari.
Sono inoltre disponibili particolari coperture per SCUOLE, CAMPI VOLO E COSTRUTTORI nonchè innovative coperture per la KASKO degli ULM.
Massimiliano Benacquista
Benacquista Assicurazioni Società in Nome Collettivo
Via del Lido 106 - 04100 Latina 
Tel. +39 0773 62981 - Fax. +39 0773 629835
Internet www.pianetavolo.it  e-mail max@benacquista.it

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Data: Marzo 2004
Da: "Massimiliano Benacquista" <max@benacquista.it>
Sooggetto: Il Mercato delle Assicurazioni per gli Sport dell'Aria

Amici, ben trovati.
Faccio seguito alle svariate E-Mail relative a problemi assicurativi lette ed attese le numerose sollecitazioni anche telefoniche formulatemi da molti di voi, mi accingo a rispondere agli argomenti trattati.

Prima di entrare nel merito di alcune questioni, ritengo doveroso fare  una breve premessa.

Da oltre 10 anni seguo assiduamente, con l'ausilio di un valido staff  tecnico composto anche da Avvocati e Periti Aeronautici, quelli che sono gli aspetti inerenti i vari rischi connessi al mondo degli sport dell'aria ovvero i  vari profili di responsabilità correlati alle tipologie di coperture esistenti piuttosto che studiare nuove formule assicurative.

Non posso nasconderVi che il Volo da Diporto o Sportivo a Motore (ULM) è sicuramente il settore che ci ha dato le maggiori soddisfazione in termini professionali.

I praticanti il VDS, infatti, costituiscono un particolare "universo di Clientela" appassionata, particolarmente attenta, propositiva, sempre pronta a mettersi in discussione e scevra da preconcetti e luoghi comuni.

Ma torniamo a noi.
Purtroppo, non ostante che i praticanti il VDS abbiano una spiccata sensibilità per i problemi inerenti il volo, le E Mail di alcuni piloti risultano imprecise e conseguentemente foriere di equivoci.

Orbene, nello scusarmi per questa breve ma doverosa premessa ed in considerazione della quantità degli elementi in discussione nonché dell'estrema delicatezza ed importanza degli stessi, proverò a dare delle risposte in diversi interventi raggruppandoli e per argomento ed articolandole nel modo seguente:

Gli Argomenti che affronterò saranno i seguenti:

  a.. Il Mercato delle Assicurazioni per gli Sport dell'Aria; (Vedere Allegato)
  b.. Assicurazione RC del Pilota Verso il passeggero;
  c.. Assicurazioni Infortuni dei Piloti e dei Passeggeri;
  d.. Statistiche Sinistri;
  e.. Le coperture Assicurative per le Scuole di Volo.

Nella speranza di poter contribuire ad una corretta diffusione della materia assicurativa.

Vi saluto cordialmente.

Massimiliano Benacquista
Tel.   +39 0773 62981 -
Fax.  +39 0773 629835 -
E-mail max@benacquista.it

- PARTE 1 -

Il Mercato delle Assicurazioni per gli Sport dell'Aria.

I concetti espressi da alcuni piloti in merito al mercato assicurativo per gli Sport dell'Aria ed in particolare per il VDS sono errate e prive di qualsiasi riscontro o fondamento nella realtà. Mi riferisco a:

Consorzio Italiano Assicurazioni Aeronautiche

Ho letto E Mail che narrava l'esistenza di "un consorzio di istituti di assicurazioni che gestisce il comparto delle polizze aeronautiche in Italia".

Peccato che questo istituto "CONSAERO - Consorzio Italiano Assicurazioni Aeronautiche" con effetto 31.121997 per decisione delle Compagnie consorziate ha cessato di sottoscrivere qualsiasi tipo di rischio ed è rimasto in vigore solo per la gestione dei sinistri pregressi.

Mi pregio allegare anche una breve nota esplicativa dei provvedimenti emessi dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in tal senso.

Provvedimento n. 3002 del 27/04/1995 - Avvio istruttoria

Provvedimento n. 3288 del 28/09/1995 - Proroga dei termini

Provvedimento n. 3632 del 21/02/1996 - Chiusura istruttoria

Opportunità offerte dal Mercato Europeo

Dal 1 Luglio 1990 gli operatori italiani hanno la possibilità di confrontare gli attuali costi assicurativi con quelli ottenibili dall'apertura del mercato europeo.

Da tale data è infatti finalmente divenuta operativa, per il ramo delle assicurazioni aeronautiche, la seconda direttiva del Consiglio n. 88/357/CEE del 22 Giugno 1988, ad integrazione della precedente n. 73/239/CEE.

Il fine di tale direttiva, riportato chiaramente al VB0 Comma, è quello di "consentire ai contraenti assicurati di rivolgersi non solo ad assicuratori stabiliti nel loro paese, ma anche ad assicuratori con sede sociale nella Comunità e stabiliti in altri Stati membri".

Ne consegue che da tale data i Clienti italiani possono assicurarsi ovunque in Europa.

Tuttavia, nella realtà, il settore del VDS, considerati gli elevati Massimali e Capitali richiesti a fronte di esigui premi pro capite, nonchè l'incidenza del costo dei sinistri, rappresenta un segmento di mercato di modesto interesse per gli Assicuratori Continentali mentre è spesso sgradito al mercato dei LLoyd's.

Questo segmento di mercato attualmente trova credibilità presso gli Assicuratori, solo grazie al lavoro di pochi Intermediari (Broker e Agenti) che hanno acquisito notevole Know How e che si preoccupano di garantire alle Compagnie un supporto nella complessa gestione dei sinistri.


Le figure del Mercato Assicurativo Italiano

Ritengo inoltre utile evidenziare la differenza tra Agente e Broker al fine di non generare confusioni.

  a.. Agente Di Assicurazione - Soggetto che, mettendo a disposizione del pubblico la propria competenza tecnica, svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l'incarico di provvedere alla gestione ed allo sviluppo degli affari di un'agenzia promuovendo la conclusione di contratti per conto di una o più imprese di assicurazione. Gli Agenti in qualità di rappresentanti (con o senza procura) delle Compagnie con le quali hanno legami, con la sottoscrizione delle polizze impegnano direttamente le Compagnie Mandanti.
  b.. Gli Agenti di assicurazione sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall'ISVAP

  a.. Broker (Mediatore) Di Assicurazione - Soggetto che esercita professionalmente un'attività rivolta a mettere in contatto Imprese di Assicurazione alle quali, a differenza dell'Agente non È vincolato da impegni di sorta, e soggetti (potenziali assicurati) che intendono provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando, eventualmente, alla gestione ed esecuzione dei contratti stessi.
  b.. I broker sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall'ISVAP.


Consorzio Italiano Assicurazioni Aeronautiche

Nell'aprile 1995 l'Autorità, in seguito a denunce presentate dall'Aeroclub di Roma e dall'Aircraft Owners and Pilots Association Italy, ha avviato un procedimento istruttorio per accertare possibili violazioni dell'articolo 2 della legge n. 287/90 da parte del Consorzio Italiano di Assicurazioni Aeronautiche-CIAA, al quale aderiva la quasi totalità delle imprese di assicurazione operanti nel settore dei rischi aeronautici.

I comportamenti segnalati riguardavano principalmente l'applicazione di tariffe e di altre condizioni contrattuali uniformi da parte delle compagnie assicurative aderenti al Consorzio.

L'attività di assicurazione relativa alla navigazione aerea interessa una pluralità di rischi, che riguardano gli infortuni relativi alle persone trasportate, i danni subiti dagli aeromobili, i danni subiti dalle merci trasportate o dai bagagli e la responsabilità civile derivante dall'uso dei veicoli aerei. Tenendo conto della sostituibilità dal lato della domanda, per i servizi assicurativi possono essere individuati distinti mercati in relazione ai diversi rischi coperti. Tuttavia, ai fini della valutazione dei comportamenti segnalati si è osservato che nel settore aeronautico, se si eccettuano gli infortuni di volo, per l'assicurazione dei corpi di veicoli aerei, delle merci trasportate e della responsabilità civile aeromobili l'omogeneità delle condizioni concorrenziali sia dal lato della domanda che dal lato dell'offerta consente di considerare unitariamente i relativi rami assicurativi.


Tenendo conto delle diverse condizioni concorrenziali che li caratterizzano, è emersa invece l'esigenza di distinguere, nell'ambito dell'assicurazione dei rischi aeronautici, tra i grandi rischi, prevalentemente associati ai sinistri concernenti linee aeree regolari e satelliti, e i piccoli rischi, riguardanti principalmente sinistri relativi a aeromobili di dimensioni ridotte. I grandi rischi aeronautici presentano natura catastrofale, nel senso che il verificarsi di un evento negativo provoca una elevata esposizione della compagnia di assicurazione; per essi, il mercati rilevante ha dimensioni più ampie del territorio nazionale. Per i piccoli rischi aeronautici, invece, i capitali assicurati nella generalità dei casi sono di dimensioni modeste e la formazione del premio non risente significativamente degli andamenti del mercato internazionale.


Le risultanze istruttorie hanno evidenziato che la domanda di assicurazione dei piccoli rischi aeronautici risulta soddisfatta da compagnie insediate in Italia e alcune richieste, da parte di clienti, di quotazione dei rischi a imprese estere sono rimaste senza esito. Pertanto, per i piccoli rischi aeronautici si è ritenuto che il mercato rilevante avesse dimensione nazionale.


I comportamenti segnalati all'Autorità interessavano essenzialmente il mercato dei piccoli rischi aeronautici. In tale ambito, le imprese aderenti al CIAA detengono una quota di mercato superiore al 93%.

Nel corso dell'istruttoria È stato accertato che il CIAA diffondeva tra le imprese partecipanti un tariffario, che consentiva il coordinamento delle polizze assicurative, sia con riferimento ai premi che alle altre condizioni contrattuali.

Per i rischi non inclusi nel tariffario, il CIAA indicava alle imprese quotazioni identiche, facilitando quindi ulteriormente il coordinamento dell'offerta.


Le risultanze istruttorie hanno inoltre evidenziato che l'indicazione dei premi riguardava i premi commerciali, effettivamente applicati dalle compagnie ai contraenti finali e comprensivi, pertanto, dei costi amministrativi e commerciali.


La collaborazione tra le imprese consorziate È stata ulteriormente confermata dal fatto che queste condizionavano l'applicazione di sconti particolarmente vantaggiosi alla circostanza che il cliente acquistasse tutto l'insieme delle polizze aeronautiche da imprese partecipanti al Consorzio.


Infine, sono state analizzate le condizioni a cui avviene la riassicurazione dei piccoli rischi aeronautici. Le imprese partecipanti al CIAA cedono i rischi aeronautici da esse assunti al Consorzio, che ne cura la riassicurazione. Lo Statuto del CIAA divide le imprese tra Consorziate o Aderenti, a seconda della partecipazione o meno alla retrocessione dei rischi assunti in riassicurazione dal Consorzio.

Nel corso del procedimento è emerso che le quote di retrocessione alle varie imprese vengono calcolate in parte ricorrendo a quote fisse, che comportano una diversa distribuzione rispetto a quella che avverrebbe calcolando le quote di retrocessione in base ai premi da esse effettivamente raccolti.

Anche la distribuzione degli utili del Consorzio alle compagnie partecipanti risente di questa alterazione delle posizioni relative delle diverse compagnie.


Nella valutazione dei comportamenti posti in essere tramite il CIAA, l'Autorità ha osservato che essi non rientrano tra quelli oggetto di un'esenzione per categoria ai sensi del Regolamento n. 3932/92/CEE, relativo alla cooperazione tra imprese di assicurazione.


Al riguardo, È stato osservato in particolare che l'applicazione del Regolamento ai consorzi di coassicurazione e coriassicurazione e subordinata alla condizione che le imprese partecipanti non detengano complessivamente una quota di mercato superiore al 10% o al 15%, a seconda del tipo di rischi oggetto di copertura, condizione certamente non soddisfatta dalle imprese aderenti al CIAA.


Al termine dell'istruttoria, nel febbraio 1996, l'Autorità ha ritenuto i comportamenti posti in essere dal CIAA in violazione dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90, in quanto aventi come oggetto e come effetto una consistente restrizione della concorrenza nel mercato nazionale dei piccoli rischi aeronautici.


Essa ha invitato il Consorzio a presentare entro il giugno 1996 una relazione illustrativa in ordine alle concrete misure adottate per rimuovere le infrazioni riscontrate.

 

- PARTE 2 -

ASSICURAZIONI PER PILOTA E PASSEGGERO


Carissimi,
 affrontiamo qui il tema della Responsabilità Civile del Pilota nei Confronti del Passeggero.

Per la copertura di questo rischio il mercato offre attualmente due tipi di polizza:

  a.. Polizza di R.C. del Pilota Verso il Passeggero
  b.. Polizza Infortuni del Passeggero anonimo dell'ULM identificato.

Al fine di facilitare ed esemplificare il compito di chi legge, ricorro all'ausilio di due esempi di incidenti con danni al passeggero .

   Tipo di polizza stipulata:
      Polizza Combinata R.C. Pilota Verso il Passeggero
      Abbinata ad una Polizza Infortuni del Passeggero
 
   Somme Assicurate:
        a.. Polizza R.C. Pilota Verso il Passeggero Euro 500.000,00
        b.. Polizza Infortuni del Passeggero             Euro 50.000,00
   
Esempio n° 1:
       Caso  A
        a.. Incidente occorso senza nessuna responsabilità da parte del pilota;
        b.. Conseguenza: decesso del passeggero.
  
        a.. La Compagnia di Assicurazioni liquiderà agli eredi esclusivamente la somma assicurata per il caso di Morte (Euro 50.000,00)

       Caso B
        a.. Incidente occorso con responsabilità accertata da parte del pilota;
        b.. Conseguenza: decesso del passeggero.
      
        a.. La Compagnia di Assicurazioni risarcirà gli eredi tutti i danni - Patrimoniale, Biologico, Morale etc - subiti fino alla concorrenza del massimale assicurato per la Responsabilità del Pilota verso il passeggero (al massimo Euro 500.000,00)
        b.. Inoltre Verrà liquidata immediatamente la somma assicurata per il caso di Morte con la polizza infortuni (Euro 50.000,00).
   
Esempio n° 2:
       Caso  A
        a.. Incidente occorso senza nessuna responsabilità da parte del pilota;
        b.. Conseguenza: Lesioni al passeggero.
      
        a.. La Compagnia di Assicurazioni liquiderà agli eredi la esclusivamente l'importo pari alla percentuale di invalidità permanente riconosciuta a titolo di infortunio calcolato sulla somma assicurata a titolo di invalidità permanente.

        b.. Ovviamente in assenza di responsabilità da parte del Pilota, nessuna altra somma può essere richiesta o riconosciuta al passeggero danneggiato.
    Caso  B
        a.. Incidente occorso con responsabilità accertata da parte del pilota;

        b.. Conseguenza: Lesioni al passeggero.
      
        a.. La Compagnia di Assicurazioni risarcirà al Passeggero tutti i danni subiti fino alla concorrenza del massimale assicurato per la Responsabilità del Pilota verso il passeggero (al massimo Euro 500.000,00) - Verranno quindi le rimborsate, spese sostenute nonchè, ove provato, il lucro cessante etc.

        b.. Inoltre, essendo comunque operativa la garanzia infortuni verrà corrisposta una indennità pari alla percentuale di invalidità calcolata sulla somma assicurata a tale titolo
   

In entrambe i casi esposti al punto a) degli esempi 1 e 2, non essendoci responsabilità del pilota, il passeggero non potrà richiedere altre somme a titolo di indennizzo se non quelle previste dalla polizza infortuni (Percentuale di invalidità , diarie e spese mediche in base alle somme assicurate).


Nei casi previsti al punto b) degli esempi 1 e 2, essendoci responsabilità del pilota, al passeggero verranno rimborsate tutte le spese sostenute, l'invalidità permanente e temporanea per intero oltre a tutti quegli eventuali danni, lucro cessante, mancata capacità di guadagno etc, che il passeggero danneggiato sopporterà e dimostrerà.

Nel caso specifico di responsabilità accertata del pilota, ove il questi avesse stipulato una semplice polizza infortuni per il passeggero, otterrà dalla Compagnia le sole somme relative alle garanzie assicurate mentre, per tutti i danni eccedenti il pilota dovrà provvedere direttamente al risarcimento.

Appare quindi di fondamentale importanza che le polizze sottoscritte a garanzia di questi Rischi prevedano delle clausole che tutelino veramente il pilota (e di riflesso i suoi eredi) poichè ritengo che comunque sia il soggetto maggiormente esposto in caso di incidenti di questo genere.


A tal proposito richiamo l'attenzione dei piloti sulla necessità di stipulare una copertura assicurativa, che preveda la sovrapposizione di due polizze: una di Responsabilità Civile Pilota per i danni al passeggero abbinata ad una polizza Infortuni Passeggero.

In questo modo il pilota avrà sempre la certezza che il passeggero o i suoi eredi riceveranno un indennizzo e quindi non agiranno contro di lui per un eventuale risarcimento.

A maggior garanzia di quanto sopra detto, la polizza di Responsabilità Civile del Pilota per i danni arrecati al Passeggero deve avere un massimale separato dalla Polizza RC dell'Apparecchio e deve prevedere che siano considerati terzi tutti i passeggeri compresi familiari, comproprietari etc.


Relativamente alle garanzie infortuni, il legislatore ha lasciato ampia discrezionalità a Compagnie ed Assicurati di "contrattare" autonomamente le clausole delle polizze.

Questa consuetudine ha però determinato, il proliferare di polizze con condizioni che in caso di sinistro potrebbero essere foriere di contestazioni. Tra le altre evidenziamo l'esclusione, spesso presente, degli infortuni determinati da colpa grave del Pilota.


In tema di Massimali e Capitali Assicurati per il passeggero, non esiste una Somma valida in generale per tutti i piloti.

Tuttavia, in base all'esperienza maturata nella gestione di sinistri di questo tipo occorsi negli ultimi dieci anni, ritengo che la combinazione di una RC del pilota per 500.000,00 con una infortuni pax da 100.000,00/150.00,00 Euro possa cominciare ad essere sufficiente.


Tenete presente che mentre per la RC il Massimale di 500.000,00 Euro è attualmente pressochè la massima somma assicurabile, per gli infortuni è possibile reperire sul mercato sino a 300.000,00 di capitale assicurato.

A livello statistico, alla data odierna, tra i sinistri VDS con danni al passeggero da me gestiti, non ricordo pratiche che abbiano comportato esborsi maggiori di 500.000,00 Euro.

Qualche consiglio sulle cose da fare in caso di sinistro e che potrebbe essere utile per la tutela degli interessi del Pilota:

  a.. Relazione dettagliata dell'evento, se possibile suffragata da dichiarazioni testimoniali, redatta nell'immediato da un tecnico che spieghi cause, dinamica ed ogni altro fattore utile a supportare la difesa del Pilota;

  b.. Utilizzo di Legali con comprovata esperienza anche specifica.

  c.. Instaurare un dialogo collaborativo con la propria Compagnia di Assicurazioni.

 

- PARTE 3 -

ASSICURAZIONI : QUANDO NON PAGANO

Salve a tutti, anche se con un po' di ritardo, rispondo alle domande ricevute questo fine settimana.
Ringrazio Luca Pradelli, Andrea Fanelli e altri che mi hanno scritto in privato permettendomi di esporre e dibattere su problemi di estremo interesse.
Nella speranza di aver fornito delle risposte esaustive
Vi saluto Cordialmente.
Massimiliano Benacquista


Andrea Fanelli
Caro Andrea,
la polizza di RC dell'Apparecchio viene emessa per soddisfare una precisa obbligazione di Legge.

La Legge 106 e i DPR successivi stabiliscono dei requisiti minimi della polizza ed impongono delle precise regole in tema di condotta dei Voli.

Ciò vuol dire che una Compagnia di Assicurazioni può decidere liberamente di rilasciare una polizza che soddisfi i requisiti minimi imposti dalla Legge o,
a suo insindacabile giudizio,  può concordare con i Clienti di ampliare la sue polizze concedendo delle estensioni di garanzia non contemplate dalla Legge stessa.

Nel primo caso (polizza che risponde ai requisiti minimi di Legge) per un pilota che dovesse provocare un danno volando in dispregio alle norme di Legge (sopra 
centro abitato, zone con assembramento di persone, ATZ, CTR A ) la Compagnia risarcirebbe i terzi danneggiati e successivamente eserciterebbe l'azione di rivalsa sia nei confronti del pilota che del proprietario dell'Ultraleggero (in solido).

Nel secondo caso (polizza con estensioni di garanzia in aggiunta ai  requisiti minimi di Legge) il Contraente/Assicurato può concordare con la Compagnia delle estensioni di garanzia quali ad esempio:

Rinuncia All'Azione di Rivalsa;
Rinuncia ad elevare Contestazioni in merito al Peso dell'Apparecchio;
Limiti territoriali Europa senza restrizione in tema di ATZ, CTR etcc.
Con una polizza che preveda queste estensioni di garanzia la Compagnia dovrà risarcire i terzi manlevando il pilota ed il Proprietario da spiacevoli sorprese.

In considerazione del fatto che nel VDS la realtà Normativa differente dalla realtà Operativa, ritengo che le estensioni di Garanzia sopra indicate siano indispensabili per chi vola in ULM  e sono certo che su questo argomento nessuno più di voi Piloti possa darmi ragione.

Luca Pradelli
Caro Luca,
la tua domanda è tanto legittima quanto di difficile da soddisfare a priori ed in senso generale.
Tuttavia per i quesiti specifici da Te mossi posso significarti quanto segue:

1) VELIVOLO ULM IL CUI PESO RISULTA ESSERE SUPERIORE AI LIMITI DELLA 106 
    ALCUNE POLIZZE ESCLUDONO QUESTA POSSIBILITA' ALTRE POLIZZE LA PREVEDONO. BISOGNA LEGGERE IL TUO CONTRATTO.

2) PILOTA SENZA ATTESTATO 
    TUTTE LE POLIZZE DA ME CONOSCIUTE ESCLUDONO QUESTO CASO.
    TUTTAVIA , PER I DANNI A TERZI SULLA SUPERFICIE, LE COMPAGNIE RISARCISCONO I TERZI E POI ESERCITANO L'AZIONE DI RIVALSA.

3) PILOTA SENZA ABILITAZIONE AL PASSEGGERO
 TUTTE LE POLIZZE DA ME CONOSCIUTE ESCLUDONO QUESTO CASO. INOLTRE NON ESSENDO LA RC VERSO IL PASSEGGERO UNA
 OBBLIGAZIONE DI LEGGE, LA COMPAGNIA PUO' RIFIUTARE IL RISARCIMENTO AL TRASPORTATO LASCIANDO IL PILOTA SOLO.

4) COLPA GRAVE IMPRUDENZA IMPERIZIA NEGLIGENZA
   IN TEMA DI RC LE POLIZZE DEVONO PREVEDERE QUESTA ESTENSIONE.
   ALCUNE POLIZZE PREVEDONO PERO' LA FACOLTA' DI RIVALSA NEI CONFRONTI DEL PILOTA.
   IN TEMA DI INFORTUNI MOLTE POLIZZE ESCLUDONO QUESTA POSSIBILITA'.    BISOGNA LEGGERE IL TUO CONTRATTO.


Come sempre resto a Vs. disposizione per ogni ulteriore chiarimento e Vi saluto cordialmente.
Massimiliano Benacquista

Tel.   +39 0773 62981 -
Fax.  +39 0773 629835 -
E-mail max@benacquista.it

 

NOTE AGGIUNTIVE:

Date: Thu, 22 Apr 2004 19:38:36 +0200
From: "Massimiliano Benacquista" <max@benacquista.it>
Subject: Re: [hangar] Assicurazioni Ulm - Benacquista

L'ultimo capoverso dell'Art 63 Buona Fede della nostra polizza recita:

"In caso di sinistro la Società rinuncia ad elevare contestazioni in relazione al peso dell'apparecchio al momento dell'evento".

Ritengo che questa pattuizione unitamente alla definizione di Apparecchio Ultraleggero non lascino dubbi.

Massimiliano Benacquista