ASSICURAZIONI PER IL VDS
RELAZIONI DI MASSIMILIANO BENACQUISTA
Data: 14/12/2004
Sul sito www.pianetavolo.it
potrete trovare tutte le tariffe e le condizioni assicurative per l'anno 2005
per le seguenti attività: ULTRALEGGERI - VOLO LIBERO - PARACADUTISMO
Relativamente al settore del VDS:
La polizza Infortuni comprende la Colpa grave, l'imprudenza e la negligenza.
La garanzia Invalidità Permanente della polizza Infortuni BENACQUISTA prevede
una franchigia solo del 3% abrogata per invalidità di grado pari o superiore al
20.
La polizza RC Apparecchio BENACQUISTA prevede un massimale di Euro 4.000.000,00.
La garanzia R.C.T. della comprende anche i danni causati durante la giacenza e
movimenti a fermo SENZA Sottolimiti con una franchigia SOLO di € 150 per
sinistro.
La polizza RC Trasportato BENACQUISTA prevede un massimale fino ad 500.000,00
Euro.
La polizza BENACQUISTA prevede le seguenti: GARANZIE AGGIUNTIVE:
1.. ASSISTENZA attiva 24 h su 24 con Numero Verde
2.. TUTELA LEGALE per il rimborso delle spese legali e peritali;
3. RECUPERO per il rimborso delle spese sostenute per recuperare l'ULM e
l'equipaggio a seguito d'incidente.
La polizza BENACQUISTA inoltre...
> prevede l'espressa rinuncia da parte della Compagnia ad elevare
contestazioni in relazione al peso dell'apparecchio in caso di sinistro.
> è valida in tutti i paesi Europei ed include in garanzia anche i voli
effettuati, per i motivi più disparati, in dispregio all'Art. 4 del DPR
05/08/88. Infatti un pilota che vola all'interno di un CTR commette
un'infrazione, ma non per questo le coperture assicurative non devono essere
valide.
> definisce l'apparecchio come: il mezzo provvisto di motore ammesso alla
circolazione da parte dell'Aero Club d'Italia, mediante regolare identificazione
in ottemperanza alla legge.
> non prevede la rivalsa.
> considera Terzo chiunque trasportato dell'apparecchio assicurato compresi
familiari e comproprietari.
Sono inoltre disponibili particolari coperture per SCUOLE, CAMPI VOLO E
COSTRUTTORI nonchè innovative coperture per la KASKO degli ULM.
Massimiliano Benacquista
Benacquista Assicurazioni Società in Nome Collettivo
Via del Lido 106 - 04100 Latina
Tel. +39 0773 62981 - Fax. +39 0773 629835
Internet www.pianetavolo.it e-mail
max@benacquista.it
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Data: Marzo 2004
Da: "Massimiliano Benacquista" <max@benacquista.it>
Sooggetto: Il Mercato delle Assicurazioni per gli Sport dell'Aria
Amici, ben trovati.
Faccio seguito alle svariate E-Mail relative a problemi assicurativi lette ed
attese le numerose sollecitazioni anche telefoniche formulatemi da molti di voi,
mi accingo a rispondere agli argomenti trattati.
Prima di entrare nel merito di alcune questioni, ritengo doveroso fare
una breve premessa.
Da oltre 10 anni seguo assiduamente, con l'ausilio di un valido staff
tecnico composto anche da Avvocati e Periti Aeronautici, quelli che sono
gli aspetti inerenti i vari rischi connessi al mondo degli sport dell'aria
ovvero i vari profili di
responsabilità correlati alle tipologie di coperture esistenti piuttosto che
studiare nuove formule assicurative.
Non posso nasconderVi che il Volo da Diporto o Sportivo a Motore (ULM) è
sicuramente il settore che ci ha dato le maggiori soddisfazione in termini
professionali.
I praticanti il VDS, infatti, costituiscono un particolare "universo di
Clientela" appassionata, particolarmente attenta, propositiva, sempre
pronta a mettersi in discussione e scevra da preconcetti e luoghi comuni.
Ma torniamo a noi.
Purtroppo, non ostante che i praticanti il VDS abbiano una spiccata sensibilità
per i problemi inerenti il volo, le E Mail di alcuni piloti risultano imprecise
e conseguentemente foriere di equivoci.
Orbene, nello scusarmi per questa breve ma doverosa premessa ed in
considerazione della quantità degli elementi in discussione nonché
dell'estrema delicatezza ed importanza degli stessi, proverò a dare delle
risposte in diversi interventi raggruppandoli e per argomento ed articolandole
nel modo seguente:
Gli Argomenti che affronterò saranno i seguenti:
a.. Il Mercato delle Assicurazioni per gli Sport dell'Aria; (Vedere
Allegato)
b.. Assicurazione RC del Pilota Verso il passeggero;
c.. Assicurazioni Infortuni dei Piloti e dei Passeggeri;
d.. Statistiche Sinistri;
e.. Le coperture Assicurative per le Scuole di Volo.
Nella speranza di poter contribuire ad una corretta diffusione della materia
assicurativa.
Vi saluto cordialmente.
Massimiliano Benacquista
Tel. +39 0773 62981 -
Fax. +39 0773 629835 -
E-mail max@benacquista.it
- PARTE 1 -
Il Mercato delle Assicurazioni per gli Sport dell'Aria.
I concetti espressi da alcuni piloti in merito al mercato
assicurativo per gli Sport dell'Aria ed in particolare per il VDS sono errate e
prive di qualsiasi riscontro o fondamento nella realtà. Mi riferisco a:
Consorzio Italiano Assicurazioni Aeronautiche
Ho letto E Mail che narrava l'esistenza di "un consorzio di istituti di
assicurazioni che gestisce il comparto delle polizze aeronautiche in
Italia".
Peccato che questo istituto "CONSAERO - Consorzio Italiano Assicurazioni
Aeronautiche" con effetto 31.121997 per decisione delle Compagnie
consorziate ha cessato di sottoscrivere qualsiasi tipo di rischio ed è rimasto
in vigore solo per la gestione dei sinistri pregressi.
Mi pregio allegare anche una breve nota esplicativa dei provvedimenti emessi
dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in tal senso.
Provvedimento n. 3002 del 27/04/1995 - Avvio istruttoria
Provvedimento n. 3288 del 28/09/1995 - Proroga dei termini
Provvedimento n. 3632 del 21/02/1996 - Chiusura istruttoria
Opportunità offerte dal Mercato Europeo
Dal 1 Luglio 1990 gli operatori italiani hanno la possibilità di confrontare
gli attuali costi assicurativi con quelli ottenibili dall'apertura del mercato
europeo.
Da tale data è infatti finalmente divenuta operativa, per il ramo delle
assicurazioni aeronautiche, la seconda direttiva del Consiglio n. 88/357/CEE del
22 Giugno 1988, ad integrazione della precedente n. 73/239/CEE.
Il fine di tale direttiva, riportato chiaramente al VB0 Comma, è quello di
"consentire ai contraenti assicurati di rivolgersi non solo ad assicuratori
stabiliti nel loro paese, ma anche ad assicuratori con sede sociale nella
Comunità e stabiliti in altri Stati membri".
Ne consegue che da tale data i Clienti italiani possono assicurarsi ovunque in
Europa.
Tuttavia, nella realtà, il settore del VDS, considerati gli elevati Massimali e
Capitali richiesti a fronte di esigui premi pro capite, nonchè l'incidenza del
costo dei sinistri, rappresenta un segmento di mercato di modesto interesse per
gli Assicuratori Continentali mentre è spesso sgradito al mercato dei LLoyd's.
Questo segmento di mercato attualmente trova credibilità presso gli
Assicuratori, solo grazie al lavoro di pochi Intermediari (Broker e Agenti) che
hanno acquisito notevole Know How e che si preoccupano di garantire alle
Compagnie un supporto nella complessa gestione dei sinistri.
Le figure del Mercato Assicurativo Italiano
Ritengo inoltre utile evidenziare la differenza tra Agente e Broker al fine di
non generare confusioni.
a.. Agente Di Assicurazione - Soggetto che, mettendo a disposizione del
pubblico la propria competenza tecnica, svolge stabilmente in forma
professionale ed autonoma l'incarico di provvedere alla gestione ed allo
sviluppo degli affari di un'agenzia promuovendo la conclusione di contratti per
conto di una o più imprese di assicurazione. Gli Agenti in qualità di
rappresentanti (con o senza procura) delle Compagnie con le quali hanno legami,
con la sottoscrizione delle polizze impegnano direttamente le Compagnie
Mandanti.
b.. Gli Agenti di assicurazione sono iscritti in un apposito albo
professionale tenuto dall'ISVAP
a.. Broker (Mediatore) Di Assicurazione - Soggetto che esercita
professionalmente un'attività rivolta a mettere in contatto Imprese di
Assicurazione alle quali, a differenza dell'Agente non È vincolato da impegni
di sorta, e soggetti (potenziali assicurati) che intendono provvedere con la sua
collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del
contenuto dei relativi contratti e collaborando, eventualmente, alla gestione ed
esecuzione dei contratti stessi.
b.. I broker sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto
dall'ISVAP.
Consorzio Italiano Assicurazioni Aeronautiche
Nell'aprile 1995 l'Autorità, in seguito a denunce presentate dall'Aeroclub di
Roma e dall'Aircraft Owners and Pilots Association Italy, ha avviato un
procedimento istruttorio per accertare possibili violazioni dell'articolo 2
della legge n. 287/90 da parte del Consorzio Italiano di Assicurazioni
Aeronautiche-CIAA, al quale aderiva la quasi totalità delle imprese di
assicurazione operanti nel settore dei rischi aeronautici.
I comportamenti segnalati riguardavano principalmente l'applicazione di tariffe
e di altre condizioni contrattuali uniformi da parte delle compagnie
assicurative aderenti al Consorzio.
L'attività di assicurazione relativa alla navigazione aerea interessa una
pluralità di rischi, che riguardano gli infortuni relativi alle persone
trasportate, i danni subiti dagli aeromobili, i danni subiti dalle merci
trasportate o dai bagagli e la responsabilità civile derivante dall'uso dei
veicoli aerei. Tenendo conto della sostituibilità dal lato della domanda, per i
servizi assicurativi possono essere individuati distinti mercati in relazione ai
diversi rischi coperti. Tuttavia, ai fini della valutazione dei comportamenti
segnalati si è osservato che nel settore aeronautico, se si eccettuano gli
infortuni di volo, per l'assicurazione dei corpi di veicoli aerei, delle merci
trasportate e della responsabilità civile aeromobili l'omogeneità delle
condizioni concorrenziali sia dal lato della domanda che dal lato dell'offerta
consente di considerare unitariamente i relativi rami assicurativi.
Tenendo conto delle diverse condizioni concorrenziali che li caratterizzano, è
emersa invece l'esigenza di distinguere, nell'ambito dell'assicurazione dei
rischi aeronautici, tra i grandi rischi, prevalentemente associati ai sinistri
concernenti linee aeree regolari e satelliti, e i piccoli rischi, riguardanti
principalmente sinistri relativi a aeromobili di dimensioni ridotte. I grandi
rischi aeronautici presentano natura catastrofale, nel senso che il verificarsi
di un evento negativo provoca una elevata esposizione della compagnia di
assicurazione; per essi, il mercati rilevante ha dimensioni più ampie del
territorio nazionale. Per i piccoli rischi aeronautici, invece, i capitali
assicurati nella generalità dei casi sono di dimensioni modeste e la formazione
del premio non risente significativamente degli andamenti del mercato
internazionale.
Le risultanze istruttorie hanno evidenziato che la domanda di assicurazione dei
piccoli rischi aeronautici risulta soddisfatta da compagnie insediate in Italia
e alcune richieste, da parte di clienti, di quotazione dei rischi a imprese
estere sono rimaste senza esito. Pertanto, per i piccoli rischi aeronautici si
è ritenuto che il mercato rilevante avesse dimensione nazionale.
I comportamenti segnalati all'Autorità interessavano essenzialmente il mercato
dei piccoli rischi aeronautici. In tale ambito, le imprese aderenti al CIAA
detengono una quota di mercato superiore al 93%.
Nel corso dell'istruttoria È stato accertato che il CIAA diffondeva tra le
imprese partecipanti un tariffario, che consentiva il coordinamento delle
polizze assicurative, sia con riferimento ai premi che alle altre condizioni
contrattuali.
Per i rischi non inclusi nel tariffario, il CIAA indicava alle imprese
quotazioni identiche, facilitando quindi ulteriormente il coordinamento
dell'offerta.
Le risultanze istruttorie hanno inoltre evidenziato che l'indicazione dei premi
riguardava i premi commerciali, effettivamente applicati dalle compagnie ai
contraenti finali e comprensivi, pertanto, dei costi amministrativi e
commerciali.
La collaborazione tra le imprese consorziate È stata ulteriormente confermata
dal fatto che queste condizionavano l'applicazione di sconti particolarmente
vantaggiosi alla circostanza che il cliente acquistasse tutto l'insieme delle
polizze aeronautiche da imprese partecipanti al Consorzio.
Infine, sono state analizzate le condizioni a cui avviene la riassicurazione dei
piccoli rischi aeronautici. Le imprese partecipanti al CIAA cedono i rischi
aeronautici da esse assunti al Consorzio, che ne cura la riassicurazione. Lo
Statuto del CIAA divide le imprese tra Consorziate o Aderenti, a seconda della
partecipazione o meno alla retrocessione dei rischi assunti in riassicurazione
dal Consorzio.
Nel corso del procedimento è emerso che le quote di retrocessione alle varie
imprese vengono calcolate in parte ricorrendo a quote fisse, che comportano una
diversa distribuzione rispetto a quella che avverrebbe calcolando le quote di
retrocessione in base ai premi da esse effettivamente raccolti.
Anche la distribuzione degli utili del Consorzio alle compagnie partecipanti
risente di questa alterazione delle posizioni relative delle diverse compagnie.
Nella valutazione dei comportamenti posti in essere tramite il CIAA, l'Autorità
ha osservato che essi non rientrano tra quelli oggetto di un'esenzione per
categoria ai sensi del Regolamento n. 3932/92/CEE, relativo alla cooperazione
tra imprese di assicurazione.
Al riguardo, È stato osservato in particolare che l'applicazione del
Regolamento ai consorzi di coassicurazione e coriassicurazione e subordinata
alla condizione che le imprese partecipanti non detengano complessivamente una
quota di mercato superiore al 10% o al 15%, a seconda del tipo di rischi oggetto
di copertura, condizione certamente non soddisfatta dalle imprese aderenti al
CIAA.
Al termine dell'istruttoria, nel febbraio 1996, l'Autorità ha ritenuto i
comportamenti posti in essere dal CIAA in violazione dell'articolo 2, comma 2,
della legge n. 287/90, in quanto aventi come oggetto e come effetto una
consistente restrizione della concorrenza nel mercato nazionale dei piccoli
rischi aeronautici.
Essa ha invitato il Consorzio a presentare entro il giugno 1996 una relazione
illustrativa in ordine alle concrete misure adottate per rimuovere le infrazioni
riscontrate.
- PARTE 2 -
ASSICURAZIONI PER PILOTA E PASSEGGERO
Carissimi,
affrontiamo qui il tema della
Responsabilità Civile del Pilota nei Confronti del Passeggero.
Per la copertura di questo rischio il mercato offre attualmente due tipi
di polizza:
a.. Polizza di R.C. del Pilota Verso il Passeggero
b.. Polizza Infortuni del Passeggero anonimo dell'ULM identificato.
Al fine di facilitare ed esemplificare il compito di chi legge, ricorro
all'ausilio di due esempi di incidenti con danni al passeggero .
Tipo di polizza stipulata:
Polizza
Combinata R.C. Pilota Verso il Passeggero
Abbinata ad una Polizza Infortuni del Passeggero
Somme Assicurate:
a.. Polizza R.C. Pilota Verso il
Passeggero Euro 500.000,00
b.. Polizza Infortuni del Passeggero
Euro
50.000,00
Esempio n° 1:
Caso A
a.. Incidente occorso senza nessuna
responsabilità da parte del pilota;
b.. Conseguenza: decesso del
passeggero.
a.. La Compagnia di Assicurazioni
liquiderà agli eredi esclusivamente la somma assicurata per il caso di Morte
(Euro 50.000,00)
Caso B
a.. Incidente occorso con
responsabilità accertata da parte del pilota;
b.. Conseguenza: decesso del
passeggero.
a.. La Compagnia di Assicurazioni
risarcirà gli eredi tutti i danni - Patrimoniale, Biologico, Morale etc -
subiti fino alla concorrenza del massimale assicurato per la Responsabilità del
Pilota verso il passeggero (al massimo Euro 500.000,00)
b.. Inoltre Verrà liquidata
immediatamente la somma assicurata per il caso di Morte con la polizza infortuni
(Euro 50.000,00).
Esempio n° 2:
Caso A
a.. Incidente occorso senza nessuna
responsabilità da parte del pilota;
b.. Conseguenza: Lesioni al
passeggero.
a.. La Compagnia di Assicurazioni
liquiderà agli eredi la esclusivamente l'importo pari alla percentuale di
invalidità permanente riconosciuta a titolo di infortunio calcolato sulla somma
assicurata a titolo di invalidità permanente.
b.. Ovviamente in assenza di
responsabilità da parte del Pilota, nessuna altra somma può essere richiesta o
riconosciuta al passeggero danneggiato.
Caso B
a.. Incidente occorso con
responsabilità accertata da parte del pilota;
b.. Conseguenza: Lesioni al
passeggero.
a.. La Compagnia di Assicurazioni
risarcirà al Passeggero tutti i danni subiti fino alla concorrenza del
massimale assicurato per la Responsabilità del Pilota verso il passeggero (al
massimo Euro 500.000,00) - Verranno quindi le rimborsate, spese sostenute nonchè,
ove provato, il lucro cessante etc.
b.. Inoltre, essendo comunque
operativa la garanzia infortuni verrà corrisposta una indennità pari alla
percentuale di invalidità calcolata sulla somma assicurata a tale titolo
In entrambe i casi esposti al punto a) degli esempi 1 e 2, non essendoci
responsabilità del pilota, il passeggero non potrà richiedere altre somme a
titolo di indennizzo se non quelle previste dalla polizza infortuni (Percentuale
di invalidità , diarie e spese mediche in base alle somme assicurate).
Nei casi previsti al punto b) degli esempi 1 e 2, essendoci responsabilità del
pilota, al passeggero verranno rimborsate tutte le spese sostenute, l'invalidità
permanente e temporanea per intero oltre a tutti quegli eventuali danni, lucro
cessante, mancata capacità di guadagno etc, che il passeggero danneggiato
sopporterà e dimostrerà.
Nel caso specifico di responsabilità accertata del pilota, ove il questi avesse
stipulato una semplice polizza infortuni per il passeggero, otterrà dalla
Compagnia le sole somme relative alle garanzie assicurate mentre, per tutti i
danni eccedenti il pilota dovrà provvedere direttamente al risarcimento.
Appare quindi di fondamentale importanza che le polizze sottoscritte a garanzia
di questi Rischi prevedano delle clausole che tutelino veramente il pilota (e di
riflesso i suoi eredi) poichè ritengo che comunque sia il soggetto maggiormente
esposto in caso di incidenti di questo genere.
A tal proposito richiamo l'attenzione dei piloti sulla necessità di stipulare
una copertura assicurativa, che preveda la sovrapposizione di due polizze: una
di Responsabilità Civile Pilota per i danni al passeggero abbinata ad una
polizza Infortuni Passeggero.
In questo modo il pilota avrà sempre la certezza che il passeggero o i suoi
eredi riceveranno un indennizzo e quindi non agiranno contro di lui per un
eventuale risarcimento.
A maggior garanzia di quanto sopra detto, la polizza di Responsabilità Civile
del Pilota per i danni arrecati al Passeggero deve avere un massimale separato
dalla Polizza RC dell'Apparecchio e deve prevedere che siano considerati terzi
tutti i passeggeri compresi familiari, comproprietari etc.
Relativamente alle garanzie infortuni, il legislatore ha lasciato ampia
discrezionalità a Compagnie ed Assicurati di "contrattare"
autonomamente le clausole delle polizze.
Questa consuetudine ha però determinato, il proliferare di polizze con
condizioni che in caso di sinistro potrebbero essere foriere di contestazioni.
Tra le altre evidenziamo l'esclusione, spesso presente, degli infortuni
determinati da colpa grave del Pilota.
In tema di Massimali e Capitali Assicurati per il passeggero, non esiste una
Somma valida in generale per tutti i piloti.
Tuttavia, in base all'esperienza maturata nella gestione di sinistri di questo
tipo occorsi negli ultimi dieci anni, ritengo che la combinazione di una RC del
pilota per 500.000,00 con una infortuni pax da 100.000,00/150.00,00 Euro possa
cominciare ad essere sufficiente.
Tenete presente che mentre per la RC il Massimale di 500.000,00 Euro è
attualmente pressochè la massima somma assicurabile, per gli infortuni è
possibile reperire sul mercato sino a 300.000,00 di capitale assicurato.
A livello statistico, alla data odierna, tra i sinistri VDS con danni al
passeggero da me gestiti, non ricordo pratiche che abbiano comportato esborsi
maggiori di 500.000,00 Euro.
Qualche consiglio sulle cose da fare in caso di sinistro e che
potrebbe essere utile per la tutela degli interessi del Pilota:
a.. Relazione dettagliata dell'evento, se possibile suffragata da
dichiarazioni testimoniali, redatta nell'immediato da un tecnico che spieghi
cause, dinamica ed ogni altro fattore utile a supportare la difesa del Pilota;
b.. Utilizzo di Legali con comprovata esperienza anche specifica.
c.. Instaurare un dialogo collaborativo con la propria Compagnia di
Assicurazioni.
- PARTE 3 -
ASSICURAZIONI : QUANDO NON PAGANO
Salve a tutti, anche se con un po' di ritardo,
rispondo alle domande ricevute questo fine settimana.
Ringrazio Luca Pradelli, Andrea Fanelli e altri che mi hanno scritto in privato
permettendomi di esporre e dibattere su problemi di estremo interesse.
Nella speranza di aver fornito delle risposte esaustive
Vi saluto Cordialmente.
Massimiliano Benacquista
Andrea Fanelli
Caro Andrea,
la polizza di RC dell'Apparecchio viene emessa per soddisfare una precisa
obbligazione di Legge.
La Legge 106 e i DPR successivi stabiliscono dei requisiti minimi della polizza
ed impongono delle precise regole in tema di condotta dei Voli.
Ciò vuol dire che una Compagnia di Assicurazioni può decidere liberamente di
rilasciare una polizza che soddisfi i requisiti minimi imposti dalla Legge o,
a suo insindacabile giudizio, può concordare con i Clienti di ampliare la
sue polizze concedendo delle estensioni di garanzia non contemplate dalla Legge
stessa.
Nel primo caso (polizza che risponde ai requisiti minimi di Legge) per un pilota
che dovesse provocare un danno volando in dispregio alle norme di Legge (sopra
centro abitato, zone con assembramento di persone, ATZ, CTR A ) la Compagnia
risarcirebbe i terzi danneggiati e successivamente eserciterebbe l'azione di
rivalsa sia nei confronti del pilota che del proprietario dell'Ultraleggero (in
solido).
Nel secondo caso (polizza con estensioni di garanzia in aggiunta ai
requisiti minimi di Legge) il Contraente/Assicurato può concordare con la
Compagnia delle estensioni di garanzia quali ad esempio:
Rinuncia All'Azione di Rivalsa;
Rinuncia ad elevare Contestazioni in merito al Peso dell'Apparecchio;
Limiti territoriali Europa senza restrizione in tema di ATZ, CTR etcc.
Con una polizza che preveda queste estensioni di garanzia la Compagnia dovrà
risarcire i terzi manlevando il pilota ed il Proprietario da spiacevoli
sorprese.
In considerazione del fatto che nel VDS la realtà Normativa differente dalla
realtà Operativa, ritengo che le estensioni di Garanzia sopra indicate siano
indispensabili per chi vola in ULM e sono certo che su questo argomento
nessuno più di voi Piloti possa darmi ragione.
Luca Pradelli
Caro Luca,
la tua domanda è tanto legittima quanto di difficile da soddisfare a priori ed
in senso generale.
Tuttavia per i quesiti specifici da Te mossi posso significarti quanto segue:
1) VELIVOLO ULM IL CUI PESO RISULTA ESSERE SUPERIORE AI LIMITI DELLA 106
ALCUNE POLIZZE ESCLUDONO QUESTA POSSIBILITA' ALTRE POLIZZE LA
PREVEDONO. BISOGNA LEGGERE IL TUO CONTRATTO.
2) PILOTA SENZA ATTESTATO
TUTTE LE POLIZZE DA ME CONOSCIUTE ESCLUDONO QUESTO CASO.
TUTTAVIA , PER I DANNI A TERZI SULLA SUPERFICIE, LE COMPAGNIE
RISARCISCONO I TERZI E POI ESERCITANO L'AZIONE DI RIVALSA.
3) PILOTA SENZA ABILITAZIONE AL PASSEGGERO
TUTTE LE POLIZZE DA ME CONOSCIUTE ESCLUDONO QUESTO CASO. INOLTRE NON
ESSENDO LA RC VERSO IL PASSEGGERO UNA
OBBLIGAZIONE DI LEGGE, LA COMPAGNIA PUO' RIFIUTARE IL RISARCIMENTO AL
TRASPORTATO LASCIANDO IL PILOTA SOLO.
4) COLPA GRAVE IMPRUDENZA IMPERIZIA NEGLIGENZA
IN TEMA DI RC LE POLIZZE DEVONO PREVEDERE QUESTA ESTENSIONE.
ALCUNE POLIZZE PREVEDONO PERO' LA FACOLTA' DI RIVALSA NEI CONFRONTI
DEL PILOTA.
IN TEMA DI INFORTUNI MOLTE POLIZZE ESCLUDONO QUESTA POSSIBILITA'.
BISOGNA LEGGERE IL TUO CONTRATTO.
Come sempre resto a Vs. disposizione per ogni ulteriore chiarimento e Vi saluto
cordialmente.
Massimiliano Benacquista
Tel. +39 0773 62981 -
Fax. +39 0773 629835 -
E-mail max@benacquista.it
NOTE AGGIUNTIVE:
Date: Thu, 22 Apr 2004 19:38:36 +0200
From: "Massimiliano Benacquista" <max@benacquista.it>
Subject: Re: [hangar] Assicurazioni Ulm - Benacquista
L'ultimo capoverso dell'Art 63 Buona Fede della nostra polizza recita:
"In caso di sinistro la Società rinuncia ad elevare contestazioni in
relazione al peso dell'apparecchio al momento dell'evento".
Ritengo che questa pattuizione unitamente alla definizione di Apparecchio
Ultraleggero non lascino dubbi.
Massimiliano Benacquista