LEGGI e REGOLAMENTI
Regolamentazione Aviosuperfici
L. 2 aprile 1968, n. 518 - Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 maggio 1968, n. 114.
Liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio.
Articolo unico. - In deroga al dispositivo degli artt. 799 e 804 del codice della navigazione, la partenza e l'approdo di aeromobili, le cui particolari strutture tecniche non impongano in maniera esclusiva l'uso degli aeroporti, possono aver luogo in altre località idonee, dette avio-superfici, ivi compresi ghiacciai, nevai e piste naturali.
Con decreto del Ministro per i trasporti e la aviazione civile, di concerto con i Ministri interessati, sono fissate le modalità relative alla classificazione delle superfici, alle loro caratteristiche, nonché i requisiti per l'abilitazione dei piloti all'uso delle stesse (Vedi il D.M. 27 dicembre 1971)
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D.M. 27 dicembre 1971 (1).
Norme di attuazione della L. 2 aprile 1968, n. 518 (2), concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio (3).
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 giugno 1972, n. 164.
(2) Riportata al n. B/XIII.
(3) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. Vedi, ora, il D.M. 10 marzo 1988, riportato al n. B/XXXI.
IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
di concerto con
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'INTERNO
e
IL MINISTRO PER LA DIFESA
Visto il codice della Navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, recante la modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e la istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085, recante norme sull'ordinamento del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione delle aree di atterraggio;
Considerato che, ai sensi della citata legge n. 518, occorre provvedere alla determinazione delle modalità relative alla classificazione delle superfici e alle loro caratteristiche, nonché dei requisiti per l'abilitazione dei piloti all'uso delle stesse;
Viste le note n. 21815 in data 4 dicembre 1969 e n. 28564/AT in data 30 novembre 1971, nonché il tele n. 94193 in data 6 dicembre 1971, con cui, rispettivamente, i Ministeri delle finanze, della difesa e dell'interno hanno comunicato la loro adesione alle norme di cui al precedente decreto;
Decreta:
Definizione di aviosuperficie
1. Per aviosuperficie si intende un'area di terreno piana, anche in pendenza, anche a fondo innevato o ghiacciato innevato, non classificata come aeroporto o eliporto, ovvero uno specchio d'acqua, non classificato come idroscalo, avente caratteristiche tali da consentire l'atterraggio o l'ammaraggio e il decollo di determinati tipi di aeromobile.
Classificazione delle aviosuperfici
2. In relazione al loro andamento plano-altimetrico le aviosuperfici si distinguono in "aviosuperfici non in pendenza" (Anp) e "aviosuperfici in pendenza" (Ap), a seconda che la pendenza ottenuta dividendo la differenza tra l'elevazione massima e quella minima lungo l'asse dell'aviosuperficie per la lunghezza di questa non ecceda il 2% o superi tale valore.
3. In relazione alla segnaletica le aviosuperfici si distinguono in "aviosuperfici munite di segnaletica" (S) e "aviosuperfici non munite di segnaletica" (NS), a seconda che siano o non munite di segnaletica orizzontale e verticale indicante al pilota l'ubicazione e le dimensioni dell'aviosuperficie, gli ostacoli che possono condizionare le operazioni di volo e le manovre in superficie, la direzione e l'intensità del vento in superficie, e per quanto concerne le idroaviosuperfici, anche la direzione e l'intensità della corrente.
Caratteristiche delle aviosuperfici
4. Ai fini della sicurezza delle operazioni di volo le aviosuperfici, in relazione alla loro altitudine e alle prestazioni operative degli aeromobili destinati ad operarvi, risultanti dalle relative documentazioni, devono avere le seguenti caratteristiche:
a) dimensioni idonee all'effettuazione della corsa di atterraggio o di ammaraggio, della corsa di decollo e delle manovre in superficie;
b) andamento plano-altimetrico e resistenza del fondo idoneo alla effettuazione delle operazioni di atterraggio e di decollo e delle manovre in superficie;
c) sufficiente spazio circostante libero da ostacoli perimetrali ai fini dell'effettuazione, in condizioni di sicurezza, delle manovre di avvicinamento e di allontanamento.
Gestione delle aviosuperfici munite di segnaletica
5. Le aviosuperfici munite di segnaletica sono gestite da persone fisiche o giuridiche le quali sono responsabili dell'agibilità delle aviosuperfici stesse in condizioni di sicurezza nonché dell'efficienza delle attrezzature tecniche e operative installatevi. Le persone fisiche o i legali rappresentanti delle persone giuridiche di cui al comma precedente devono comprovare il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio delle autorizzazioni di polizia.
6. La gestione di un'aviosuperficie munita di segnaletica è subordinata all'assenso del proprietario dell'area di terreno o dello specchio d'acqua su cui l'aviosuperficie è ubicata. Se l'aviosuperficie munita di segnaletica è ubicata su un'area di terreno o su uno specchio d'acqua appartenente allo Stato o a enti pubblici, la sua gestione è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte della competente autorità amministrativa. Se l'aviosuperficie munita di segnaletica è ubicata in zona urbana o in zona di agglomerati di popolazione, la sua gestione è comunque subordinata al benestare della competente direzione di circoscrizione aeroportuale (DCA).
7. Almeno sette giorni prima dell'inizio della gestione di un'aviosuperficie munita di segnaletica, il gestore deve far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile le seguenti informazioni:
a) generalità della persona fisica o dei legali rappresentanti della persona giuridica che intende gestire l'aviosuperficie;
b) nulla osta rilasciato dalla autorità provinciale di pubblica sicurezza alla persona fisica o ai legali rappresentanti della persona giuridica che intende gestire l'aviosuperficie;
c) tipo di attività aerea che verrà svolta sull'aviosuperficie;
d) coordinate geografiche dell'aviosuperficie e località notevole più vicina;
e) caratteristiche dell'aviosuperficie (altitudine, dimensioni, andamento plano-altimetrico, natura e resistenza del fondo dell'area di manovra ed altre eventuali caratteristiche);
f) attrezzature operative, tecniche e logistiche installate per l'assistenza in superficie e in volo;
g) segnaletica installata;
h) prestazioni operative che gli aeromobili debbono essere in grado di fornire per fare uso dell'aviosuperficie in condizioni di sicurezza nelle fasi di avvicinamento e di atterraggio, nelle fasi di decollo e di allontanamento e nelle manovre in superficie;
i) giorno previsto di inizio della gestione dell'aviosuperficie;
l) durata prevista della gestione dell'aviosuperficie.
L'avvenuto inizio della gestione e qualsiasi aggiunta o variante alle informazioni suddette devono essere immediatamente comunicate dal gestore al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile e alla competente Direzione di circoscrizione aeroportuale. Le informazioni di cui ai commi precedenti sono trasmesse dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile, al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza e allo stato maggiore dell'Aeronautica. La gestione dell'aviosuperficie deve avere inizio entro 60 giorni a partire dal giorno di cui alla lettera i) del primo comma.
Limitazione, sospensione, cessazione della gestione delle aviosuperfici munite di segnaletica
8. Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile può in qualsiasi momento limitare, sospendere o far cessare, con provvedimento motivato, la gestione di un'aviosuperficie munita di segnaletica.
9. In caso di sospensione o di cessazione, per qualsiasi causa, della gestione di un'aviosuperficie munita di segnaletica, questa è considerata a tutti gli effetti aviosuperficie non munita di segnaletica per il periodo di tempo durante il quale essa non è gestita. La limitazione, la sospensione o la cessazione della gestione di un'aviosuperficie munita di segnaletica, ove non sia stata imposta con provvedimento motivato ai sensi dell'art. 8, deve essere immediatamente notificata dal gestore al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile e alla competente Direzione di circoscrizione aeroportuale. Le informazioni relative alla limitazione, alla sospensione ed alla cessazione della gestione di aviosuperfici munite di segnaletica sono trasmesse dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza e allo stato maggiore dell'Aeronautica.
Norme generali per l'uso delle aviosuperfici
10. Le operazioni di volo sulle aviosuperfici sono consentite soltanto ai piloti in possesso di specifiche abilitazioni all'uso delle aviosuperfici rilasciate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile in base alle norme di cui all'art. 17 e seguenti. L'uso di un'aviosuperficie è consentito nei limiti in cui risulti compatibile con il rispetto da parte del pilota responsabile del volo dei criteri di sicurezza relativi allo svolgimento delle operazioni di volo. Il pilota responsabile del volo svolge le operazioni di volo sulle aviosuperfici sotto la propria responsabilità ed è tenuto, nello svolgimento delle operazioni suddette, a conformarsi alle norme e alle procedure di volo contenute nelle apposite pubblicazioni nazionali. L'attività aerea sulle aviosuperfici deve essere effettuata a contatto visivo con il suolo, nelle ore diurne e in condizioni meteorologiche non inferiori a quelle minime prescritte dalle regole del volo a vista. Su una determinata aviosuperficie possono essere imposte dalle autorità competenti l'installazione di particolari impianti operativi e l'adozione di locali procedure operative, in relazione al traffico aereo che si svolge sull'aviosuperficie stessa.
11. La scelta, la gestione e l'uso di un'aviosuperficie sono subordinate al rispetto delle zone proibite, pericolose e regolamentate indicate nelle apposite pubblicazioni aeronautiche nazionali e sono comunque soggette alle restrizioni permanenti o temporanee stabilite dalle competenti autorità civili o militari.
Norme particolari per l'uso delle aviosuperfici munite di segnaletica
12. L'uso di un'aviosuperficie munita di segnaletica è subordinata all'assenso del gestore, salvo i casi di trasporto di malati o di feriti e di trasporto di emergenza.
13. Prima dell'effettuazione di un volo di trasferimento ad un'aviosuperficie munita di segnaletica il pilota responsabile del volo deve far pervenire con i mezzi più idonei alla competente Direzione di circoscrizione aeroportuale, al competente ente di controllo della circolazione aerea e all'autorità di pubblica sicurezza avente giurisdizione sulla località nella quale l'aviosuperficie di destinazione è ubicata, le seguenti informazioni:
a) aeroporto e aviosuperficie di partenza;
b) coordinate geografiche dell'aviosuperficie di destinazione e località notevole più vicina;
c) tipo, marche e nominativo dell'aeromobile impiegato;
d) giorno e ora previsti di decollo;
e) giorno e ora previsti di atterraggio o di ammaraggio;
f) autonomia dell'aeromobile;
g) nominativo del pilota responsabile del volo;
h) numero delle persone trasportate oltre il pilota responsabile del volo. L'annullamento del volo o il ritardo superiore a 60 minuti rispetto all'ora prevista di decollo di cui alla lettera d) del comma precedente deve dal pilota essere immediatamente comunicato.
Norme particolari per l'uso delle aviosuperfici non munite di segnaletica
14. L'uso di un'aviosuperficie non munita di segnaletica ubicata su un'area di terreno o su uno specchio d'acqua di proprietà privata è subordinato all'assenso del proprietario dell'area di terreno o dello specchio d'acqua. L'uso di un'aviosuperficie non munita di segnaletica ubicata su un'area di terreno o su uno specchio d'acqua di proprietà dello Stato o di enti pubblici è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte della competente autorità amministrativa. Se l'aviosuperficie non munita di segnaletica è ubicata in zona urbana o in zona di agglomerati di popolazione, il suo uso è comunque subordinato al benestare della competente Direzione di Circoscrizione Aeroportuale (DCA). Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei casi di trasporto di malati o di feriti e di trasporto di emergenza.
15. Almeno 48 ore prima dell'effettuazione di un volo di trasferimento ad un'aviosuperficie non munita di segnaletica il pilota responsabile del volo deve far pervenire con i mezzi più idonei alla competente Direzione di circoscrizione aeroportuale, al competente ente di controllo della circolazione aerea ed alla autorità di pubblica sicurezza avente giurisdizione sulla località nella quale l'aviosuperficie di destinazione è ubicata, le seguenti informazioni:
a) aeroporto o aviosuperficie di partenza;
b) coordinate geografiche dell'aviosuperficie di destinazione ovvero, se ciò non è possibile, le coordinate geografiche del baricentro di una zona il più possibile ristretta nella quale l'aviosuperficie di destinazione è ubicata;
c) tipo, marche e nominativo dell'aeromobile;
d) giorno e ora previsti di decollo;
e) giorno e ora previsti di atterraggio o di ammaraggio;
f) autonomia dell'aeromobile;
g) nominativo del pilota responsabile del volo;
h) numero delle persone trasportate oltre al pilota responsabile del volo;
i) tipo dell'eventuale attività aerea locale che sarà svolta sull'aviosuperficie di destinazione;
l) previsto periodo di tempo durante il quale sarà svolta l'attività aerea locale di cui alla lettera i) sull'aviosuperficie di destinazione. L'annullamento del volo o il ritardo superiore a 60 minuti rispetto all'ora prevista di decollo di cui alla lettera d) del comma precedente deve essere dal pilota immediatamente comunicato. Il periodo di tempo di cui alla lettera l) del primo comma decorre dal giorno previsto di atterraggio o di ammaraggio e non può essere superiore a sette giorni.
Limitazioni, sospensione, cessazione dell'uso delle aviosuperfici
16. Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile può in qualsiasi momento limitare, sospendere o far cessare, con provvedimento motivato, l'uso di un'aviosuperficie.
Abilitazioni dei piloti all'uso delle aviosuperfici
17. Le abilitazioni dei piloti all'uso delle aviosuperfici si distinguono in:
a) abilitazione all'uso delle aviosuperfici non in pendenza munite di segnaletica (Anps);
b) abilitazione all'uso delle aviosuperfici non in pendenza non munite di segnaletica (AnpNS);
c) abilitazione all'uso delle aviosuperfici in pendenza munite di segnaletica (ApS);
d) abilitazione all'uso delle aviosuperfici in pendenza non munite di segnaletica (ApNS).
Le abilitazioni suddette, a domanda degli interessati ed a condizione che sussistano i requisiti prescritti, sono rilasciate e trascritte sul brevetto-licenza del pilota a cura del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile. I titolari di abilitazione all'uso delle aviosuperfici in pendenza di cui alle lettere c) e d) sono abilitati anche all'uso delle aviosuperfici non in pendenza di cui alle lettere a) e b) anche a fondo innevato.
Requisiti per il conseguimento delle abilitazioni all'uso delle aviosuperfici
18. Ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'uso delle aviosuperfici non in pendenza munite di segnaletica (Anps), un pilota di velivolo terrestre o idrovolante deve:
a) essere in possesso di un brevetto-licenza di pilota civile di velivolo in corso di validità;
b) essere in possesso del brevetto-licenza limitato di radiotelefonista in corso di validità;
c) avere effettuato almeno 250 ore di volo complessive delle quali almeno 150 in qualità di pilota responsabile del volo su velivoli terrestri o idrovolanti: ai fini del computo delle 250 ore di volo complessive sono valutate le ore di volo effettuate su alianti fino a un massimo di 75. Un pilota titolare dell'abilitazione di cui sopra può fare uso di un'aviosuperficie non in pendenza munita di segnaletica impiegando velivoli terrestri e idrovolanti a seconda che abbia rispettivamente effettuato con velivoli terrestri o idrovolanti almeno 150 ore di volo complessive delle quali almeno 100 in qualità di pilota responsabile del volo. Il pilota suddetto può fare uso dell'aviosuperficie sopra indicata impiegando soltanto il tipo di velivolo con il quale abbia effettuato negli ultimi 60 giorni anteriori alla data di utilizzazione dell'aviosuperficie stessa almeno 3 ore di volo comprendenti almeno 5 atterraggi e 5 decolli, in qualità di pilota responsabile del volo.
19. Ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'uso delle aviosuperfici non in pendenza non munite di segnaletica (AnpNS), un pilota di velivolo terrestre o idrovolante deve:
a) essere in possesso dell'abilitazione all'uso delle aviosuperfici non in pendenza munite di segnaletica;
b) avere effettuato almeno 350 ore di volo complessive;
c) avere effettuato negli ultimi 60 giorni anteriori alla data di presentazione della domanda, in qualità di pilota responsabile del volo, complessivamente, almeno 25 atterraggi o ammaraggi e 25 decolli su almeno 3 diverse aviosuperfici non in pendenza munite di segnaletica. Un pilota titolare dell'abilitazione di cui sopra può fare uso delle aviosuperfici non in pendenza non munite di segnaletica impiegando velivoli terrestri o idrovolanti a seconda che abbia rispettivamente effettuato con velivoli terrestri o idrovolanti almeno la metà delle ore complessive di cui alla lettera b) e l'intera attività di volo specifica indicata alla lettera c).
20. Ai fini dell'estensione della validità delle abilitazioni di cui agli articoli 18 e 19 anche all'uso rispettivamente delle aviosuperfici non in pendenza munite di segnaletica a fondo innevato e delle aviosuperfici non in pendenza non munite di segnaletica a fondo innevato, è richiesta una dichiarazione attestante la specifica idoneità rilasciata, in data non anteriore di 60 giorni a quella di presentazione della domanda relativa, da un istruttore di pilotaggio a doppio comando di velivolo. La estensione della validità di cui sopra, a domanda degli interessati e a condizione che sussistano i requisiti prescritti, è annotata dalla competente Direzione di circoscrizione aeroportuale sul brevetto-licenza del pilota.
21. Ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'uso delle aviosuperfici in pendenza munite di segnaletica (ApS), un pilota di velivolo deve:
a) essere in possesso di un brevetto-licenza di pilota civile di velivolo in corso di validità;
b) essere in possesso del brevetto-licenza limitato di radiotelefonista in corso di validità;
c) avere effettuato almeno 300 ore di volo complessive delle quali almeno 200 in qualità di pilota responsabile del volo su velivoli terrestri o idrovolanti: ai fini del computo delle 300 ore di volo complessive sono valutate le ore di volo effettuate su alianti fino a un massimo di 75;
d) essere in possesso di una dichiarazione attestante la specifica idoneità rilasciata, in data non anteriore di 60 giorni a quella di presentazione della domanda, da un istruttore di pilotaggio a doppio comando su aviosuperfici in pendenza insieme al quale abbia effettuato complessivamente almeno 25 atterraggi e 25 decolli su almeno 3 diverse aviosuperfici in pendenza a fondo non innevato e complessivamente almeno 25 atterraggi e 25 decolli su almeno 3 diverse aviosuperfici in pendenza a fondo innevato;
e) avere effettuato da solo pilota e sotto il controllo di un istruttore di pilotaggio a doppio comando su aviosuperfici in pendenza complessivamente almeno 25 atterraggi e 25 decolli su almeno 3 diverse aviosuperfici in pendenza munite di segnaletica a fondo non innevato e complessivamente almeno 25 atterraggi e 25 decolli su almeno 3 diverse aviosuperfici in pendenza munite di segnaletica a fondo innevato.
22. Ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'uso delle aviosuperfici in pendenza non munite di segnaletica (ApNS), un pilota deve:
a) essere in possesso dell'abilitazione all'uso delle aviosuperfici in pendenza munite di segnaletica;
b) avere effettuato almeno 400 ore di volo complessive;
c) avere effettuato in qualità di pilota responsabile del volo negli ultimi 60 giorni anteriori alla data di presentazione della domanda complessivamente almeno 50 atterraggi e 50 decolli su almeno 3 diverse aviosuperfici in pendenza munite di segnaletica a fondo non innevato e complessivamente almeno 50 atterraggi e 50 decolli su almeno 3 diverse aviosuperfici in pendenza munite di segnaletica a fondo innevato.
Accertamento dell'attività di volo svolta sulle aviosuperfici
23. L'accertamento dell'attività di volo svolta dai piloti sulle aviosuperfici è effettuato, nei casi in cui è richiesto, dagli ispettori di volo del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile ovvero, previo incarico della Direzione generale dell'aviazione civile stessa, da personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni in possesso del brevetto di pilota civile di 3° grado.
Impiego degli elicotteri sulle aviosuperfici
24. Ai fini dell'impiego di elicotteri sulle aviosuperfici un pilota deve:
a) essere in possesso di un brevetto-licenza di pilota civile di elicottero in corso di validità;
b) essere in possesso di un brevetto-licenza limitato di radiotelefonista in corso di validità;
c) avere effettuato su elicottero in qualità di pilota responsabile del volo almeno 100 ore di volo complessive delle quali almeno 3 effettuate negli ultimi 60 giorni anteriori alla data di utilizzazione di un'aviosuperficie sul tipo di elicottero che intende impiegare.
Requisiti per il conseguimento dell'abilitazione a svolgere le mansioni di istruttore di pilotaggio a doppio comando su aviosuperfici in pendenza
25. Ai fini del conseguimento dell'abilitazione a svolgere le mansioni di istruttore di pilotaggio a doppio comando su aviosuperfici in pendenza un pilota deve:
a) essere in possesso dell'abilitazione a svolgere le mansioni di istruttore di pilotaggio a doppio comando di velivolo oppure del brevetto di istruttore di pilotaggio a doppio comando di velivolo in corso di validità;
b) essere in possesso dell'abilitazione all'uso delle aviosuperfici in pendenza non munite di segnaletica;
c) essere in possesso di una dichiarazione attestante la specifica idoneità rilasciata, in data non anteriore di 60 giorni a quella di presentazione della domanda, da un istruttore di pilotaggio a doppio comando su aviosuperfici in pendenza;
d) essersi sottoposto a un accertamento teorico e pratico dinanzi a una commissione nominata dal Ministero dei trasporti e della aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile. L'abilitazione suddetta, a domanda dell'interessato e a condizione che sussistano i requisiti prescritti, è rilasciata e trascritta sul brevetto-licenza del pilota a cura del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile.
26. La parte teorica dell'accertamento di cui alla lettera d) dell'art. 25 verte sul programma svolto dalle scuole di volo su aviosuperfici in pendenza indicato nell'art. 27. La parte pratica dell'accertamento di cui sopra consiste in almeno 20 atterraggi e 20 decolli su aviosuperfici in pendenza dei quali almeno 10 atterraggi e 10 decolli effettuati su almeno 2 diversi ghiacciai o nevai indicati dalla commissione di cui alla lettera d) dell'art. 25.
Scuole di volo su aviosuperfici in pendenza
27. Possono essere istituite scuole di volo su aviosuperfici in pendenza allo scopo di effettuare:
a) corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle aviosuperfici in pendenza;
b) corsi per il conseguimento dell'abilitazione a svolgere le mansioni di istruttore di pilotaggio a doppio comando su aviosuperfici in pendenza.
I programmi teorici e pratici delle scuole di volo su aviosuperfici in pendenza devono essere approvati dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della aviazione civile e devono comprendere, in relazione al tipo di corso da svolgere, l'effettuazione di adeguata attività di volo e l'insegnamento delle seguenti materie:
a) meteorologia di montagna;
b) condotta di volo in montagna;
c) meccanica ed aerotenica con specifico riferimento all'impiego degli aeromobili in montagna;
d) diritto aeronautico;
e) circolazione aerea e assistenza al volo;
f) sicurezza del volo;
g) medicina aeronautica e sopravvivenza in montagna;
h) ricerca e soccorso in montagna.
Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile può disporre, con provvedimento motivato, l'inserimento o la cancellazione nei programmi di materie specifiche in aggiunta o in sostituzione o in diminuzione di quelle indicate al comma precedente.
28. La nomina degli insegnanti e degli istruttori delle scuole di volo su aviosuperfici in pendenza deve essere approvata dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile.
Convalida di titoli conseguiti all'estero
29. Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, a domanda degli interessati e a condizione di reciprocità, può convalidare i titoli conseguiti all'estero riconosciuti corrispondenti a quelli indicati nel presente decreto. La convalida è effettuata mediante autorizzazione temporanea la cui validità non può superare il periodo di validità dei titoli conseguiti all'estero.
Sanzioni
30. Nei confronti dei piloti che svolgono attività sulle aviosuperfici in modo non conforme alle disposizioni del presente decreto possono essere adottati da parte del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile provvedimenti motivati consistenti nella sospensione della validità dell'abilitazione all'uso delle aviosuperfici per un periodo di tempo da 6 mesi fino a 24 mesi o, in caso di recidività, nella revoca dell'abilitazione stessa.
Norme transitorie e finali
31. Ai piloti autorizzati provvisoriamente dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile prima della data di entrata in vigore del presente decreto all'uso delle aviosuperfici in pendenza può essere rilasciata dalla Direzione generale dell'aviazione civile stessa l'abilitazione all'uso delle aviosuperfici in pendenza munite di segnaletica di cui alla lettera c) dell'art.17, purché gli interessati presentino domanda entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso di cui sopra, se la quantità e la qualità della attività aerea svolta dal pilota richiedente costituiscono elementi sufficienti ai Fini di un giudizio di idoneità, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile può rilasciare al pilota stesso anche l'abilitazione all'uso delle aviosuperfici in pendenza non munite di segnaletica di cui alla lettera d) dell'art. 17.
32. Agli istruttori di pilotaggio a doppio comando di velivolo autorizzati provvisoriamente dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della aviazione civile prima della data di entrata in vigore del presente decreto a svolgere le mansioni di istruttore di pilotaggio a doppio comando su aviosuperfici in pendenza può essere rilasciata dalla Direzione generale dell'aviazione civile stessa l'abilitazione di istruttore di pilotaggio a doppio comando su aviosuperfici in pendenza di cui all'art. 25, purché gli interessati presentino domanda entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini del rilascio dell'abilitazione suddetta è facoltà del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile sottoporre i candidati a un accertamento consistente in 20 atterraggi e 20 decolli su aviosuperfici in pendenza dei quali almeno 10 atterraggi e 10 decolli effettuati su almeno 2 diversi ghiacciai o nevai indicati da una commissione nominata dalla Direzione generale dell'aviazione civile.
33. Fino a quando il numero delle aviosuperfici munite di segnaletica non sarà sufficiente ai fini dell'adempimento di quanto prescritto dalle norme di cui al presente decreto e, comunque, per un periodo di tempo di 3 anni decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, l'attività aerea può validamente avere luogo sulle aviosuperfici munite di segnaletica effettivamente esistenti.
34. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.