LEGGI e REGOLAMENTI


Regolamentazione  Aviosuperfici

L. 2 aprile 1968, n. 518 - Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 maggio 1968, n. 114.

Liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio.

Articolo unico. - In deroga al dispositivo degli artt. 799 e 804 del codice della navigazione, la partenza e l'approdo di aeromobili, le cui particolari strutture tecniche non impongano in maniera esclusiva l'uso degli aeroporti, possono aver luogo in altre località idonee, dette avio-superfici, ivi compresi ghiacciai, nevai e piste naturali.

Con decreto del Ministro per i trasporti e la aviazione civile, di concerto con i Ministri interessati, sono fissate le modalità relative alla classificazione delle superfici, alle loro caratteristiche, nonché i requisiti per l'abilitazione dei piloti all'uso delle stesse (Vedi il D.M. 27 dicembre 1971)

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D.M. 27 dicembre 1971 (1).

Norme di attuazione della L. 2 aprile 1968, n. 518 (2), concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio (3).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

di concerto con

IL MINISTRO PER LE FINANZE

IL MINISTRO PER L'INTERNO

e

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Decreta:

Definizione di aviosuperficie

1. Per aviosuperficie si intende un'area di terreno piana, anche in pendenza, anche a fondo innevato o ghiacciato innevato, non classificata come aeroporto o eliporto, ovvero uno specchio d'acqua, non classificato come idroscalo, avente caratteristiche tali da consentire l'atterraggio o l'ammaraggio e il decollo di determinati tipi di aeromobile.

Classificazione delle aviosuperfici

2. In relazione al loro andamento plano-altimetrico le aviosuperfici si distinguono in "aviosuperfici non in pendenza" (Anp) e "aviosuperfici in pendenza" (Ap), a seconda che la pendenza ottenuta dividendo la differenza tra l'elevazione massima e quella minima lungo l'asse dell'aviosuperficie per la lunghezza di questa non ecceda il 2% o superi tale valore.

3. In relazione alla segnaletica le aviosuperfici si distinguono in "aviosuperfici munite di segnaletica" (S) e "aviosuperfici non munite di segnaletica" (NS), a seconda che siano o non munite di segnaletica orizzontale e verticale indicante al pilota l'ubicazione e le dimensioni dell'aviosuperficie, gli ostacoli che possono condizionare le operazioni di volo e le manovre in superficie, la direzione e l'intensità del vento in superficie, e per quanto concerne le idroaviosuperfici, anche la direzione e l'intensità della corrente.

Caratteristiche delle aviosuperfici

4. Ai fini della sicurezza delle operazioni di volo le aviosuperfici, in relazione alla loro altitudine e alle prestazioni operative degli aeromobili destinati ad operarvi, risultanti dalle relative documentazioni, devono avere le seguenti caratteristiche:

Gestione delle aviosuperfici munite di segnaletica

5. Le aviosuperfici munite di segnaletica sono gestite da persone fisiche o giuridiche le quali sono responsabili dell'agibilità delle aviosuperfici stesse in condizioni di sicurezza nonché dell'efficienza delle attrezzature tecniche e operative installatevi. Le persone fisiche o i legali rappresentanti delle persone giuridiche di cui al comma precedente devono comprovare il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio delle autorizzazioni di polizia.

6. La gestione di un'aviosuperficie munita di segnaletica è subordinata all'assenso del proprietario dell'area di terreno o dello specchio d'acqua su cui l'aviosuperficie è ubicata. Se l'aviosuperficie munita di segnaletica è ubicata su un'area di terreno o su uno specchio d'acqua appartenente allo Stato o a enti pubblici, la sua gestione è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte della competente autorità amministrativa. Se l'aviosuperficie munita di segnaletica è ubicata in zona urbana o in zona di agglomerati di popolazione, la sua gestione è comunque subordinata al benestare della competente direzione di circoscrizione aeroportuale (DCA).

7. Almeno sette giorni prima dell'inizio della gestione di un'aviosuperficie munita di segnaletica, il gestore deve far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile le seguenti informazioni:

L'avvenuto inizio della gestione e qualsiasi aggiunta o variante alle informazioni suddette devono  essere immediatamente comunicate dal gestore al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile -  Direzione generale dell'aviazione civile e alla competente Direzione di circoscrizione aeroportuale. Le informazioni di cui ai commi precedenti sono trasmesse dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile, al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza e allo stato maggiore dell'Aeronautica. La gestione dell'aviosuperficie deve avere inizio entro 60 giorni a partire dal giorno di cui alla lettera i) del primo comma.

Limitazione, sospensione, cessazione della gestione delle aviosuperfici munite di segnaletica

8. Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile può in qualsiasi momento limitare, sospendere o far cessare, con provvedimento motivato, la gestione di un'aviosuperficie munita di segnaletica.

9. In caso di sospensione o di cessazione, per qualsiasi causa, della gestione di un'aviosuperficie munita di segnaletica, questa è considerata a tutti gli effetti aviosuperficie non munita di segnaletica per il periodo di tempo durante il quale essa non è gestita. La limitazione, la sospensione o la cessazione della gestione di un'aviosuperficie munita di segnaletica, ove non sia stata imposta con provvedimento motivato ai sensi dell'art. 8, deve essere immediatamente notificata dal gestore al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile e alla competente Direzione di circoscrizione aeroportuale. Le informazioni relative alla limitazione, alla sospensione ed alla cessazione della gestione di aviosuperfici munite di segnaletica sono trasmesse dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza e allo stato maggiore dell'Aeronautica.

Norme generali per l'uso delle aviosuperfici

10. Le operazioni di volo sulle aviosuperfici sono consentite soltanto ai piloti in possesso di specifiche abilitazioni all'uso delle aviosuperfici rilasciate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile in base alle norme di cui all'art. 17 e seguenti. L'uso di un'aviosuperficie è consentito nei limiti in cui risulti compatibile con il rispetto da parte del pilota responsabile del volo dei criteri di sicurezza relativi allo svolgimento delle operazioni di volo. Il pilota responsabile del volo svolge le operazioni di volo sulle aviosuperfici sotto la propria responsabilità ed è tenuto, nello svolgimento delle operazioni suddette, a conformarsi alle norme e alle procedure di volo contenute nelle apposite pubblicazioni nazionali. L'attività aerea sulle aviosuperfici deve essere effettuata a contatto visivo con il suolo, nelle ore diurne e in condizioni meteorologiche non inferiori a quelle minime prescritte dalle regole del volo a vista. Su una determinata aviosuperficie possono essere imposte dalle autorità competenti l'installazione di particolari impianti operativi e l'adozione di locali procedure operative, in relazione al traffico aereo che si svolge sull'aviosuperficie stessa.

11. La scelta, la gestione e l'uso di un'aviosuperficie sono subordinate al rispetto delle zone proibite, pericolose e regolamentate indicate nelle apposite pubblicazioni aeronautiche nazionali e sono comunque soggette alle restrizioni permanenti o temporanee stabilite dalle competenti autorità civili o militari.

Norme particolari per l'uso delle aviosuperfici munite di segnaletica

12. L'uso di un'aviosuperficie munita di segnaletica è subordinata all'assenso del gestore, salvo i casi di trasporto di malati o di feriti e di trasporto di emergenza.

13. Prima dell'effettuazione di un volo di trasferimento ad un'aviosuperficie munita di segnaletica il pilota responsabile del volo deve far pervenire con i mezzi più idonei alla competente Direzione di circoscrizione aeroportuale, al competente ente di controllo della circolazione aerea e all'autorità di pubblica sicurezza avente giurisdizione sulla località nella quale l'aviosuperficie di destinazione è  ubicata, le seguenti informazioni:

Norme particolari per l'uso delle aviosuperfici non munite di segnaletica

14. L'uso di un'aviosuperficie non munita di segnaletica ubicata su un'area di terreno o su uno specchio d'acqua di proprietà privata è subordinato all'assenso del proprietario dell'area di terreno o dello specchio d'acqua. L'uso di un'aviosuperficie non munita di segnaletica ubicata su un'area di terreno o su uno specchio d'acqua di proprietà dello Stato o di enti pubblici è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte della competente autorità amministrativa. Se l'aviosuperficie non munita di segnaletica è ubicata in zona urbana o in zona di agglomerati di popolazione, il suo uso è comunque subordinato al benestare della competente Direzione di Circoscrizione Aeroportuale (DCA). Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei casi di trasporto di malati o di feriti e di trasporto di emergenza.

15. Almeno 48 ore prima dell'effettuazione di un volo di trasferimento ad un'aviosuperficie non munita di segnaletica il pilota responsabile del volo deve far pervenire con i mezzi più idonei alla competente Direzione di circoscrizione aeroportuale, al competente ente di controllo della circolazione aerea ed alla autorità di pubblica sicurezza avente giurisdizione sulla località nella quale l'aviosuperficie di destinazione è ubicata, le seguenti informazioni:

Limitazioni, sospensione, cessazione dell'uso delle aviosuperfici

16. Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile può in qualsiasi momento limitare, sospendere o far cessare, con provvedimento motivato, l'uso di un'aviosuperficie.

Abilitazioni dei piloti all'uso delle aviosuperfici

17. Le abilitazioni dei piloti all'uso delle aviosuperfici si distinguono in:

Le abilitazioni suddette, a domanda degli interessati ed a condizione che sussistano i requisiti prescritti, sono rilasciate e trascritte sul brevetto-licenza del pilota a cura del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile. I titolari di abilitazione all'uso delle aviosuperfici in pendenza di cui alle lettere c) e d) sono abilitati anche all'uso delle aviosuperfici non in pendenza di cui alle lettere a) e b) anche a fondo innevato.

Requisiti per il conseguimento delle abilitazioni all'uso delle aviosuperfici

18. Ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'uso delle aviosuperfici non in pendenza munite di segnaletica (Anps), un pilota di velivolo terrestre o idrovolante deve:

19. Ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'uso delle aviosuperfici non in pendenza non munite di segnaletica (AnpNS), un pilota di velivolo terrestre o idrovolante deve:

20. Ai fini dell'estensione della validità delle abilitazioni di cui agli articoli 18 e 19 anche all'uso rispettivamente delle aviosuperfici non in pendenza munite di segnaletica a fondo innevato e delle aviosuperfici non in pendenza non munite di segnaletica a fondo innevato, è richiesta una dichiarazione attestante la specifica idoneità rilasciata, in data non anteriore di 60 giorni a quella di presentazione della domanda relativa, da un istruttore di pilotaggio a doppio comando di velivolo. La estensione della validità di cui sopra, a domanda degli interessati e a condizione che sussistano i requisiti prescritti, è annotata dalla competente Direzione di circoscrizione aeroportuale sul brevetto-licenza del pilota.

21. Ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'uso delle aviosuperfici in pendenza munite di segnaletica (ApS), un pilota di velivolo deve:

22. Ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'uso delle aviosuperfici in pendenza non munite di segnaletica (ApNS), un pilota deve:

Accertamento dell'attività di volo svolta sulle aviosuperfici

23. L'accertamento dell'attività di volo svolta dai piloti sulle aviosuperfici è effettuato, nei casi in cui è richiesto, dagli ispettori di volo del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile ovvero, previo incarico della Direzione generale dell'aviazione civile stessa, da personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni in possesso del brevetto di pilota civile di 3° grado.

Impiego degli elicotteri sulle aviosuperfici

24. Ai fini dell'impiego di elicotteri sulle aviosuperfici un pilota deve:

Requisiti per il conseguimento dell'abilitazione a svolgere le mansioni di istruttore di pilotaggio a doppio comando su aviosuperfici in pendenza

25. Ai fini del conseguimento dell'abilitazione a svolgere le mansioni di istruttore di pilotaggio a doppio comando su aviosuperfici in pendenza un pilota deve:

26. La parte teorica dell'accertamento di cui alla lettera d) dell'art. 25 verte sul programma svolto dalle scuole di volo su aviosuperfici in pendenza indicato nell'art. 27. La parte pratica dell'accertamento di cui sopra consiste in almeno 20 atterraggi e 20 decolli su aviosuperfici in pendenza dei quali almeno 10 atterraggi e 10 decolli effettuati su almeno 2 diversi ghiacciai o nevai indicati dalla commissione di cui alla lettera d) dell'art. 25.

Scuole di volo su aviosuperfici in pendenza

27. Possono essere istituite scuole di volo su aviosuperfici in pendenza allo scopo di effettuare:

I programmi teorici e pratici delle scuole di volo su aviosuperfici in pendenza devono essere approvati dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della aviazione civile e devono comprendere, in relazione al tipo di corso da svolgere, l'effettuazione di adeguata attività di volo e l'insegnamento delle seguenti materie:

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile può disporre, con provvedimento motivato, l'inserimento o la cancellazione nei programmi di materie specifiche in aggiunta o in sostituzione o in diminuzione di quelle indicate al comma precedente.

28. La nomina degli insegnanti e degli istruttori delle scuole di volo su aviosuperfici in pendenza deve essere approvata dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile.

Convalida di titoli conseguiti all'estero

29. Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, a domanda degli interessati e a condizione di reciprocità, può convalidare i titoli conseguiti all'estero riconosciuti corrispondenti a quelli indicati nel presente decreto. La convalida è effettuata mediante autorizzazione temporanea la cui validità non può superare il periodo di validità dei titoli conseguiti all'estero.

Sanzioni

30. Nei confronti dei piloti che svolgono attività sulle aviosuperfici in modo non conforme alle disposizioni del presente decreto possono essere adottati da parte del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile provvedimenti motivati consistenti nella sospensione della validità dell'abilitazione all'uso delle aviosuperfici per un periodo di tempo da 6 mesi fino a 24 mesi o, in caso di recidività, nella revoca dell'abilitazione stessa.

Norme transitorie e finali

31. Ai piloti autorizzati provvisoriamente dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile prima della data di entrata in vigore del presente decreto all'uso delle aviosuperfici in pendenza può essere rilasciata dalla Direzione generale dell'aviazione civile stessa l'abilitazione all'uso delle aviosuperfici in pendenza munite di segnaletica di cui alla lettera c) dell'art.17, purché gli interessati presentino domanda entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso di cui sopra, se la quantità e la qualità della attività aerea svolta dal pilota richiedente costituiscono elementi sufficienti ai Fini di un giudizio di idoneità, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile può rilasciare al pilota stesso anche l'abilitazione all'uso delle aviosuperfici in pendenza non munite di segnaletica di cui alla lettera d) dell'art. 17.

32. Agli istruttori di pilotaggio a doppio comando di velivolo autorizzati provvisoriamente dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della aviazione civile prima della data di entrata in vigore del presente decreto a svolgere le mansioni di istruttore di pilotaggio a doppio comando su aviosuperfici in pendenza può essere rilasciata dalla Direzione generale dell'aviazione civile stessa l'abilitazione di istruttore di pilotaggio a doppio comando su aviosuperfici in pendenza di cui all'art. 25, purché gli interessati presentino domanda entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini del rilascio dell'abilitazione suddetta è facoltà del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile sottoporre i candidati a un accertamento consistente in 20 atterraggi e 20 decolli su aviosuperfici in pendenza dei quali almeno 10 atterraggi e 10 decolli effettuati su almeno 2 diversi ghiacciai o nevai indicati da una commissione nominata dalla Direzione generale dell'aviazione civile.

33. Fino a quando il numero delle aviosuperfici munite di segnaletica non sarà sufficiente ai fini dell'adempimento di quanto prescritto dalle norme di cui al presente decreto e, comunque, per un periodo di tempo di 3 anni decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, l'attività aerea può validamente avere luogo sulle aviosuperfici munite di segnaletica effettivamente esistenti.

34. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


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