LEGGI e REGOLAMENTI
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del Codice della Navigazione(GU n. 88 del 14-4-2006).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 9 novembre 2004, n. 265, che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, contenente la «Revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265»;
Visto l'articolo 2, comma 3, della legge 9 novembre 2004, n. 265, che consente, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, di emanare disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi stessi;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22 dicembre 2005
e del 10 febbraio 2006;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per le politiche
comunitarie, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attivita'
produttive;
Emana il seguente decreto legislativo:
[…]
Art. 8.
Delle distinzioni degli aeromobili
1. L'articolo 743 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 743 (Nozione di aeromobile). - Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per
aria di persone o cose.
Sono altresi' considerati aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio remoto, definiti come tali dalle leggi speciali, dai regolamenti dell'ENAC e, per quelli militari, dai decreti del Ministero della difesa.
Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche e secondo il loro impiego, sono stabilite dall'ENAC con propri regolamenti e, comunque, dalla normativa speciale in materia.
Agli apparecchi costruiti per il volo da diporto o sportivo, compresi nei limiti indicati nell'allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, non si applicano le disposizioni del libro primo della parte
seconda del
presente codice.».
2. L'articolo 1 della legge 25 marzo 1985, n. 106, e' sostituito dal seguente:
«Art. 1. - 1. Agli apparecchi costruiti per il volo da diporto o sportivo, compresi nei limiti indicati nell'allegato annesso alla presente legge, non si applicano le disposizioni del libro primo della parte seconda del presente codice.
- 2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, determina le modifiche e le
integrazioni da apportare all'Allegato annesso alla presente legge, che si rendano necessarie in relazione
all'evoluzione della tecnica e alla sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo.».
3. Il primo comma dell'articolo 744 del codice della navigazione e' sostituito
dal seguente:
«Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli, di proprieta' dello Stato, impiegati in servizi
istituzionali delle Forze di polizia dello Stato, della Dogana, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del
Dipartimento della protezione civile o in altro servizio di Stato.».
4. Il quarto comma dell'articolo 744 del codice della navigazione e' sostituito
dal seguente:
«Sono equiparati agli aeromobili di Stato gli aeromobili utilizzati da soggetti pubblici o privati, anche
occasionalmente, per attivita' dirette alla tutela della sicurezza nazionale.».
5. L'articolo 745 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 745 (Aeromobili militari). - Sono militari gli aeromobili considerati tali dalle leggi speciali e
comunque quelli, progettati dai costruttori secondo caratteristiche costruttive di tipo militare, destinati ad
usi militari. Gli aeromobili militari sono ammessi alla navigazione, certificati e immatricolati nei registri
degli aeromobili militari dal Ministero della difesa.».
6. Il quarto comma dell'articolo 746 del codice della navigazione e' sostituito
dal seguente:
«Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'attribuzione della qualifica di volo di Stato all'attivita' di volo esercitata nell'interesse delle autorita' e delle istituzioni pubbliche.».
7. Il secondo comma dell'articolo 748 del codice della navigazione e' sostituito
dal seguente:
«L'utilizzazione degli aeromobili equiparati a quelli di Stato, ai sensi degli articoli 744, quarto comma, e
746, comporta l'esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa, nonche' il diritto di priorita' nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali.».
8. Nel terzo comma dell'articolo 748 del codice della navigazione sono aggiunte,
in fine, le seguenti
parole: «, nonche', per quanto riguarda gli aeromobili di cui al quarto comma dell'articolo 744, d'intesa con
l'ENAC».