LEGGI e REGOLAMENTI
Riprese aeree
Stralcio tratto dalla Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2000.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - 29 settembre 2000, n. 367.
Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi a rilevamenti e riprese aeree sul territorio nazionale e sulle acque territoriali (n. 112-undecies dell'allegato 1 della legge n. 59/1997 e successive modificazioni).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 112-undecies, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356;
Visto il regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732;
Visto il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161;
Visti gli articoli 788, 789, 790, 791, 793 e 1200 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404;
Vista la legge 2 febbraio 1960, n. 68;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, n. 178;
Visto l'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;
Vista la legge 25 marzo 1985, n. 106;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 giugno 2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 28 luglio 2000 e del 22 settembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della difesa, dei trasporti e della navigazione e dell'interno;
E M A N A
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i rilevamenti e le riprese aeree, fotografiche e cinematografiche, sul territorio nazionale e sulle acque territoriali, nonchè l'uso dei fotogrammi derivati dalle riprese e dai rilevamenti medesimi.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendo per:
a) rilevamenti: l'acquisizione di dati attraverso un qualunque sensore;
b) restituzioni cartografiche dai fotogrammi; la trasposizione, su qualunque supporto, di quanto rilevabile dal materiale fotografico acquisito.
Art. 3.
Disciplina delle attività di ripresa aerea
1. Ferme restando le disposizioni in materia di servizi di trasporto aereo non di linea e di lavoro aereo contenute negli articoli 788, 789, 790 e 791 del codice della navigazione, l'effettuazione di rilevamenti e riprese aeree sul territorio nazionale e sulle acque territoriali è consentita senza preventivi atti di assenso da parte di autorità o enti pubblici.
2. Sono altresì consentiti l'uso dei fotogrammi derivati dai rilevamenti e riprese di cui al comma 1 e le restituzioni cartografiche dai medesimi fotogrammi.
3. E' fatta salva l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali relativamente ai dati raccolti nell'esercizio delle attività disciplinate dal regolamento.
Art. 4.
Divieti temporanei delle attività di ripresa aerea
1. Quando, per motivi di pubblica sicurezza, di sicurezza nazionale o per altri rilevanti interessi nazionali, le competenti Autorità militari o di pubblica sicurezza, dispongono divieti temporanei delle attività di rilevamento e ripresa aerea sul territorio nazionale e sulle acque territoriali o su parte di essi, le medesime assicurano che dei divieti sia data tempestiva comunicazione ai soggetti interessati attraverso idonea pubblicazione edita dal Servizio di informazioni aeronautiche nazionale.
2. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 1, le competenti Autorità militari o di pubblica sicurezza, possono disporre il sequestro o la consegna del materiale prodotto ai soggetti che hanno realizzato le riprese.
Art. 5.
Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: il regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732; gli articoli 71, 72, 73, 74 e 75 del regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356; l'articolo 1200 del codice della navigazione limitatamente alle parole: <<non osserva le norme stabilite per il trasporto e per l'uso a bordo degli aeromobili di apparecchi fotografici o cinematografici da presa.