ASSICURAZIONI PARAMOTORE

COSA DICE LA LEGGE

D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404 - Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina, del volo da diporto sportivo
Capo V - Assicurazione
21. Obbligo di assicurazione per danni a terzi. — 1. Gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo non possono essere posti in circolazione se non siano coperti dalla assicurazione della responsabilità civile per i danni prodotti a terzi sulla superficie e a seguito di urto o collisione in volo.
2. All’osservanza della precedente disposizione è tenuto il proprietario dell’apparecchio, anche se non intenda farne uso personalmente; chi intenda fare uso di un apparecchio altrui è tenuto ad accertarsi che l’obbligo sia stato osservato e, in mancanza, a provvedere alla copertura assicurativa.
3. L’Aero Club d’Italia, su richiesta di chi si dichiari danneggiato, provvederà a fornire l’informazione relativa all’idoneità della compagnia assicuratrice dell’apparecchio danneggiante.
22. Requisiti della copertura assicurativa. — 1. Affinché, si possa considerare adempiuto l’obbligo di cui all’art. 21 il contratto di assicurazione deve rispondere ai seguenti requisiti 
 1) massimale non inferiore a lire 500 milioni per sinistro, lire 300 milioni per persona e lire 150 milioni per animali o cose;
 2) estensione della copertura assicurativa anche ai voli compiuti da persona diversa dall’assicurato ed eventualmente anche contro la volontà di questi, salva, in tal caso, la possibilità di rivalsa dell’assicuratore verso l’autore del danno; 
 3) estensione della copertura anche ai danni cagionati con colpa grave;
 4) obbligo dell’assicuratore di risarcire direttamente il danneggiato, a richiesta di costui; 
 5) divieto, per l’assicuratore, di opporre al terzo danneggiato, nei limiti del massimale, eccezioni derivanti dal contratto, o clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno, salva la possibilità di rivalsa dell’assicuratore verso l’assicurato, nella misura e nelle ipotesi previste dal contratto;
 6) durata della copertura non inferiore a mesi sei;
 7) estensione della copertura ai danni cagionati a qualunque soggetto diverso dall’assicurato e dal pilota, senza limitazioni relative a rapporti di parentela, professionali e simili.
23. Obbligo di assicurazione nel caso di gare e manifestazioni. — 1. Le gare e le manifestazioni sportive di qualsiasi genere degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo non possono aver luogo se l’organizzazione non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilità civile propria e dei direttori ed ufficiali di gara, per i danni arrecati alle persone ed alle cose.
2. Restano ferme le regole generali in materia di assicurazione obbligatoria degli apparecchi.

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VOLO IN BIPOSTO: Responsabilità civile verso il passeggero

(FIVU 02/2004) parte1     Parte 2
Commento di Massimiliano Benacquista:
Carissimi, circa l'annoso problema - solo apparente purtroppo - della eventuale esposizione del pilota ad azioni risarcitorie nonostante
l'esistenza di patti o atti preventivi di limitazione o, peggio, esclusione di responsabilità:
Il problema, a mio parere, è risolvibile in radice con le seguenti quanto brevi e semplici considerazioni: la tutela della salute è considerata da norme di carattere pubblico come "indisponibile" e, pertanto, la sua eventuale violazione espone l'obbligato, ovvero colui che ha causato il danno, al risarcimento anche in presenza di atti, patti o convenzioni preventivi tendenti a limitare in qualche modo la responsabilità .
Tralasciando ogni commento anche di ordine giuridico circa l'eventuale nullità dei patti o convenzioni - per alcuni operanti solo in presenza di dolo o colpa grave - l'orientamento che tende a considerare comunque nulli gli atti, accordi o convenzioni che limitino la responsabilità , appare del tutto condivisibile anche e soprattutto in ragione e virtù del rango di quelle norme poste a tutela della salute, come detto di ordine pubblico.
Inoltre e per quanto riguarda le osservazioni formulate da coloro che intenderebbero valide ed efficaci i patti di esclusione di responsabilità solo nel caso in cui il passeggero resti in vita (mentre in caso di morte gli eredi potrebbero ben agire nei confronti del pilota e/o responsabile), credo sia opportuno chiarire quanto segue.
Fermo restando quanto sopra detto, la titolarità del diritto a richiedere il risarcimento del danno a seguito di un incidente aereo, entra nel patrimonio del soggetto nella sua sfera soggettiva solo nel momento dell'eventuale incidente. Pertanto, rinunciare preventivamente ad un diritto ancora "non disponibile", rappresenta esercizio non solo illegittimo ma arbitrario e contrario alle norme che regolano e governano la "disponibilità dei diritti". In sostanza non è possibile rinunciare a "qualcosa", tanto meno un diritto, di cui non si è titolari ovvero di un qualcosa che non è ancora nella propria disponibilità o sfera giuridica.
Sperando di essere stato chiaro e conciso, resto a disposizione di tutti gli amici piloti.
Un caro saluto Massimiliano Benacquista (25 Mar 2006)

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INDAGINE ASSICURAZIONI (2004)
a cura di Massimo Mengoli

DISCLAIMER
Vorremmo sottolineare alcuni importanti premesse:

OGGETTO:
Raccolta informazioni relative a Polizze di Assicurazione per la copertura rischi derivanti dalla pratica di attività di VDS mediante Paramotore, allo scopo di consentire agli interessati una scelta il più possibile autonoma e consapevole.
I contatti e le richieste sono avvenuti tramite posta elettronica e a volte telefonica.
Le fonti vengono presentate in ordine strettamente alfabetico.

AXA (www.axa-italia.it)
La compagnia offre tramite FIVL le polizze per il volo libero.
Il responsabile di settore FIVL  informa che dovrebbe esistere anche la copertura per il volo a motore, gestita direttamente dalla compagnia.
La direzione italiana non ha un contatto diretto. Diverse agenzie interpellate hanno risposto che loro non sono autorizzate ad emettere tale tipo di polizza.

BENACQUISTA (www.benacquista.it)
La compagnia (Agente della Navale Assicurazioni) offre due tipi di polizza (le condizioni sono prelevabili dal sito previa registrazione):

VoloULM

Per apparecchi muniti di motore (cioè come previsto per il paramotore)

Assicura il mezzo
(velivolo identificato) come previsto dalla legge.
Comprende le coperture: R.C. del mezzo in volo e a terra, R.C. del pilota verso il passeggero,  Infortunio, Tutela giudiziaria, Assistenza personale e sanitaria .
Richiede: Identificazione del mezzo, Abilitazione al volo a motore in corso di validità del Pilota Contraente, Certificato di idoneità fisica in corso di validità del Pilota Contraente

VoloLibero
Per Parapendio, Deltaplano e Paramotore

Assicura il pilota
(individualmente)
Comprende le coperture: R.C. dell’assicurato in volo e a terra, R.C. dell’assicurato pilota di biposto verso il passeggero,  Infortunio, Assistenza personale e sanitaria .
Possibilità di estensione scuole
Richiede: Abilitazione al volo per apparecchi privi di motore in corso di validità del Pilota Contraente anche se alla guida di Paramotore, Certificato di idoneità fisica in corso di validità del Pilota Contraente
Non richiede Identificazione del mezzo (in quanto l’assicurazione copre il pilota e non il mezzo)
Considerazioni: La legge richiede che sia assicurato il paramotore, ma attualmente ciò non è possibile se non si è in possesso del relativo attestato (che come tutti sappiamo non è per i nuovi piloti ancora possibile conseguire). D’altra parte lo stesso dpr non prevede sanzioni specifiche, a differenza di quanto fa ad esempio il Codice della Strada. L’assicurazione del pilota è comunque un contratto valido e vincolante tra le parti, indipendentemente dalle previsioni delle leggi sul volo.

MUTUELLES DU MANS (www.mmiweb.it)
La compagnia offre in francia tramite la FELA Federazione Europea Sport Aerei (http://perso.wanadoo.fr/pulma1/FELA.html) le polizze per il volo da diporto.
La direzione italiana non ha risposto.

RAS (www.ras.it)
Vedi anche http://www.fivu.it/index.php?m=ass

La FIVU (www.fivu.it) ha stipulato una Convenzione assicurativa con la Compagnia R.A.S., per l’anno 2004, in favore dei soci paramotoristi.
La Convenzione prevede nel caso del paramotore monoposto una garanzia R.C.T. 
Per poter usufruire della Convenzione si dovranno trasmettere alla Segreteria della Federazione, oltre al premio, i seguenti dati: generalità del contraente, numero dell’attestato di abilitazione al volo del contraente, numero di identificazione del paramotore o numero di matricola del motore.
Per maggiori informazioni contattare la Segreteria FIVU tel. 041.982330 – fax 041.987584.

 Note:  la polizza è attivabile solo da chi sia in possesso di abilitazione al VDS a motore.

           
Non abbiamo avuto a disposizione le condizioni di polizza.  Trattandosi di una convenzione è probabilmente attivabile solo tramite la Federazione.
Il servizio clienti del Gruppo Ras ha comunque gentilmente risposto alla ns. richiesta di informazioni dicendo di rivolgersi a qualsiasi agente più vicino.  Varie agenzie contattate tramite e-mail non hanno risposto.


VISCONTI ASSICURAZIONI snc
(www.viscontiassicurazioni.it)

Società presente con un link sul sito Aviazione Leggera OnLine (www.ulm.it)
Non ha risposto alla richiesta di informazioni.

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DOSSIER ESPLICATIVO

Il mercato delle Assicurazioni  
a cura di Massimiliano Benacquista

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Gli aumenti delle assicurazioni

In questi giorni sto mettendo ordine tra le mie carte, e mi sono capitate sottomano le polizze assicurative del mio pendolare, un Polaris Skin Rotax 503, assicurato dal 1999 per una copertura biposto, senza altre coperture accessorie.
La storia del premio pagato è la seguente.
Anno 1999 premio 172 E incremento --
Anno 2000 premio 174 E incremento +1,2%
Anno 2001 premio 258 E incremento +48%
Anno 2002 premio 310 E incremento +20%
Anno 2003 premio 310 E incremento   0%
Anno 2004 premio 340 E incremento +10%
Anno 2005 non assicurato
Anno 2006 premio 550 E incremento +62%
Alcuni premi erano in lire, e sono stati convertiti in euro. L'anno 2005 non ho volato.
Da una semplice analisi dei dati riportati si desume un aumento medio annuo di circa il 20%. E si desume pure che, dal 1999 al 2006, il premio è aumentato del 220%. Oppure, ciò che è lo stesso, dal 1999 al 2006 il premio è più che triplicato. Inoltre , tenendo presente che i pendolari volano in media dalle 50 alle 100 ore annue, quest'anno il costo orario è di 5/10 euro l'ora solo per l'assicurazione. Francamente, mi sembra un'esagerazione.
Tanto più che questo andamento si è verificato in assenza di sinistri denunciati. E tanto più che né per la macchina né per la moto si sono verificati simili andamenti del costo della polizza, sempre senza sinistri denunciati.
Se tanto mi da tanto, vuol dire che, il prossimo anno, la stessa polizza mi costerà più o meno 700 E.
Speriamo di no, ma ce lo sapremo ridire.
Arrileggerci a tutti. Angelo Bibbo (08/02/2006)bibbo@mybox.it
 

DUE CASI REALI:

-----Messaggio originale-----
Da: stearm@interfree.it
Inviato: mercoled=EC 15 febbraio 2006 19.48
A: hangar List Member
Oggetto: [hangar] Benacquista o... malacquista assicurazioni???????
Spesso si parla di assicurazioni per i nostri ultraleggeri: ecco quello che sta succedendo a noi.
Abbiamo aperto una pratica di risarcimento per un danno subito dal nostro P92 ad agosto comunicando e spedendo tutto quello che c'era da comunicare e spedire alla Benacquista assicurazioni. Il mezzo è stato portato in Tecnam a settembre. Il nostro aereo è pronto e riparato da dicembre. Ad oggi la ditta assicuratrice in oggetto non ci ha ancora risarciti e il mezzo è sempre
fermo a Castel Volturno. Sono passati ben 7 (sette) mesi durante i quali non si capisce quanto abbiamo speso in telefonate e durante i quali siamo stati presi in giro (ma il fax non l'ho ricevuto, il sig. Benacquista vi richiama subito, lascio una nota alla sig.ra Emilia che vi richiamerà subito, ecc ecc ecc ecc ecc ). Il perito, a detta loro, è andato in Tecnam a gennaio, quando il mezzo era ormai stato riparato. Il risarcimento che l'assicurazione ci ha proposto e di cui comunque non si è ancora visto un centesimo, ovviamente si è discostato dal consuntivo fatto dalla Tecnam, e ovviamente in =
difetto.
Ma la Benacquista è un'assicurazione? è un broker? chi c'è dietro?
Circa due settimane fa, sempre per telefono, ci era stato detto che l'assegno sarebbe partito di lì a due giorni (pur di chiudere la cosa e continuare a venire incontro a questi signori, avevamo accettato il risarcimento da loro offerto inferiore alla spesa richiestaci dalla Tecnam).
Oggi si sono praticamente tirati indietro dicendoci che al massimo stasera o domani ci faranno sapere se ci pagano oppure no. Dovesse verificarsi quest'ultima ipotesi o dovessero ulteriormente abbassare il valore del risarcimento, abbiamo già deciso che agiremo per le vie legali chiedendo,
oltre al consuntivo Tecnam, anche molte, ma molte altre cose.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Un po' di tempo fa un nostro mezzo fece un danno a un altro ultraleggero.
Eravamo e siamo tutt'ora assicurati con la RAS tramite la FIVU. La cosa si è risolta in pochissimo tempo e il danneggiato è stato debitamente risarcito, fino all'ultimo centesimo.
Meditate gente, meditate!!!!!!!!!!
Paolo Colucci
A.S.V.U. Mach Zero - Bari

Date: Thu, 16 Feb 2006 00:27:38 +0100
From: "Giampi.asa" <
giampi.asa@libero.it>
Subject: R:  Benacquista o...
malacquista assicurazioni???????
Caro Paolo,
la mia esperienza è stata invece opposta.
Con l'incidente del P 92 del nostro Club, dopo qualche difficoltà iniziale dovuta al periodo di ferie, siamo stati risarciti da Benacquista in modo ragionevole: la cifra si è avvicinata molto a quella del danno che abbiamo effettivamente subito, dedotta la franchigia.
Per quanto riguarda un incidente avvenuto la scorsa primavera al mio aereo assicurato con RAS, invece, ho ricevuto solo oggi dopo numerose sollecitazioni la proposta di liquidazione, assolutamente insoddisfacente in quanto molto inferiore al danno subito.
Che dire? Da parte mia, credo che dovrò rassegnarmi alla possibilità di rimetterci parecchio denaro e cominciare a valutare seriamente l'ipotesi di cambiare compagnia assicuratrice.
A te e al tuo club, invece, auguro che Benacquista si comporti allo stesso modo con cui si è comportata con noi, chiarendo l'equivoco.
Un saluto cordiale.
Gian Paolo Sbarbada
Aero Club Mantova
Aviosuperficie Città di Curtatone
http://www.mnulm.it